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Il rendiconto consuntivo può essere impugnato

Per la Cassazione, il rendiconto consuntivo che riporti le morosità condominiali risalenti può essere impugnato ai sensi dell'articolo 1137 c.c.

di Marina Crisafi

Il condomino può impugnare il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1137 c.c. Sul tema si è pronunciata la Cassazione (ordinanza n. 3847/2021) decidendo una controversia tra un condomino e il proprio condominio relativa all'impugnazione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi derivanti da un vecchio rendiconto consuntivo.

La vicenda
La vicenda nasce, infatti, dall'opposizione promossa da un condomino contro il decreto ingiuntivo (di oltre 10mila euro) ottenuto dal condominio per contributi risultati dall'approvazione del rendiconto consuntivo 2013 deliberata dall'assemblea condominiale.
Il condomino perdeva in appello perché la Corte riteneva che lo stesso non avesse impugnato la delibera di approvazione del rendiconto, di per sé pienamente idonea a comprovare il credito del condominio dedotto in sede monitoria.
L'uomo quindi adiva la Cassazione denunciando l'erroneità della sentenza impugnata per aver il giudice d'appello riconosciuto alla delibera valenza di "titolo di credito" anche con riguardo alle gestioni pregresse, nonché per omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata partecipazione dello stesso all'assemblea.

L'onere probatorio
La S.C., prima di entrare nel merito, fa una premessa sull'onere probatorio in capo alle parti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante, scrivono da piazza Cavour, con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare.

Delibera che approva il bilancio è titolo sufficiente del credito
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Il giudice quindi accoglierà l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

Impugnazione della delibera ex articolo1137 c.c.
Privo di carattere decisivo per gli Ermellini è anche il secondo motivo di ricorso, sulla mancata partecipazione del condomino all'assemblea. Un'assenza che al più potrebbe comportare soltanto la decorrenza del termine perentorio di trenta giorni, di cui all'articolo 1137, comma 2, c.c., dalla data di comunicazione della deliberazione, ma che non può certamente essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per conseguire il pagamento delle spese deliberate dall'assemblea.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera".
Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'articolo 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
Inoltre, precisa la Corte, il rendiconto condominiale deve contenere anche nota sintetica della gestione "dei rapporti in corso e delle questioni pendenti" e laddove vi siano morosità pregresse, rimaste insolute, queste vanno riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Cassazione, pertanto, rigettando il ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: "Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso" (cfr. Cass. n. 4489/2014).

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