Immobili

Il rendiconto non approvato rende insussistente l'ingiunzione fondata sul bilancio preventivo

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Ivrea con sentenza numero 526 pubblicata il 3 maggio 2022

di Fulvio Pironti

Per la riscossione dei contributi condominiali, l'amministratore può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso in forza del bilancio di previsione approvato dall'assemblea soltanto fino a quando l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo altrimenti agire in base al rendiconto della gestione annuale. L'interessante principio è stato ribadito dal Tribunale di Ivrea con sentenza numero 526 pubblicata il 3 maggio 2022.

Il caso
Un condominio ingiungeva ad una condomina il pagamento di una somma - peraltro saldata con riserva di ripetizione - per consumi termici relativi ad un esercizio finanziario e quantificati in forza di bilancio preventivo regolarmente approvato mediante delibera assembleare. La condomina proponeva opposizione rilevando l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto monitorio poiché emesso in base al solo bilancio preventivo. In particolare deduceva che il rendiconto non era mai stato approvato dall'assemblea a causa di disordini contabili ascrivibili al pregresso amministratore, peraltro revocato giudizialmente.
Il condominio si costituiva chiedendo la conferma del decreto opposto e rilevando l'inammissibilità della opposizione perché preclusa dalla omessa impugnazione della delibera e sostenendo che il bilancio di previsione è un documento contabile idoneo a fondare la pretesa azionata mentre è irrilevante l'assenza del rendiconto.

Ragioni decisorie
Il decidente ha accolto l'opposizione. Richiamando un orientamento di legittimità ha chiarito che il bilancio preventivo legittima la richiesta monitoria del condominio, ai sensi dell'articolo 63 Disposizioni attuative codici civile, fino a quando l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia cessato. Qualora, invece, sia terminato l'amministratore dovrà azionare la pretesa monitoria sulla base del rendiconto (Cassazione n. 1789/1993).
Il decreto opposto è stato richiesto nel corso dell'esercizio finanziario in base alla previsione di spesa a cui, però, non è seguìta l'approvazione del rendiconto entro l'anno, né successivamente. Il motivo della omessa approvazione del rendiconto risiede nella circostanza del complessivo marasma contabile imputabile al precedente amministratore.
Ne discende che, sebbene sia indiscusso il potere dell'amministratore di chiedere ed ottenere l'emissione in favore del condominio di un decreto monitorio immediatamente esecutivo sulla scorta del bilancio preventivo, è altrettanto vero che tale prerogativa cessa e si esaurisce con la chiusura dell'esercizio, poiché, secondo il combinato disposto degli articoli 1130, n. 10, e 1130 bis Codice civile, l'amministratore è obbligato a predisporre il rendiconto annuale per consentire ai condòmini di valutare la gestione patrimoniale.
In assenza della approvazione del rendiconto - nel caso di specie mai avvenuta - è insussistente il titolo posto a fondamento della richiesta ingiuntiva. Perciò il giudicante, ritenendo che il monitorio era stato illegittimamente concesso, lo ha revocato. In definitiva, il Tribunale di Ivrea, in accoglimento della opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo condannando il condominio al rimborso in favore della condomina della somma corrisposta con riserva oltre alla rifusione delle spese di lite.

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