Penale

Il responsabile della produzione commette frode in commercio se non ha impartito direttive ad hoc

Non si tratta di responsabilità oggettiva, ma si deve dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di dare disposizioni al personale

di Paola Rossi

L'amministratore delegato alla logistica e produzione della società risponde per la frode in commercio dovuta all'immissione sul mercato di beni contaminati e non rispondenti alle indicazioni riportate dall'etichettatura. Lo hanno affermato i giudici della terza Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 27190/2022.

Il caso
Nel caso specifico era stata rilevata una contaminazione di mangime etichettato come biologico. Il ricorrente contestava la condanna in primo e secondo grado ritenendo che fosse stato ritenuto responsabile solo in ragione delle funzioni a lui delegate. Mentre, sosteneva sempre il ricorrente, i giudici avevano mancato di accertare la sua consapevolezza in ordine alla presenza di residui (non presenti in etichetta) nei macchinari di lavorazione e alla volontà di porre comunque in vendita il prodotto contamianto. In particolare riteneva di essere estraneo all'attività di confezionamento e di avere comunque all'uopo dettato specifiche direttive. Direttive ritenute invece non provate e dove presenti totalmente generiche e aspecifiche.

Il ricorso
Con il ricorso per cassazione l'imputato contestava che in assenza di specifiche prove della sua responsabilità questa gli veniva di fatto attribuita in maniera automatica derivandola dalla sua qualifica in azienda, ossia contestava l'attribuzione di una responsabilità "oggettiva" senza accertare l'elemento soggettivo connesso al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale. Il motivo però è stato respinto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 27190/2022.

La norma
In effetti, la norma - fa notare la Cassazione - attribuisce al titolare dell'esercizio commerciale la responsabilità per la frode al consumatore realizzata nell'ambito dell'attività di vendita di un bene. Sempre che questi non abbia adempiuto all'obbligo di impartire chiare e precise disposizioni ai dipendenti, affinché si attengano a un comportamento leale e scrupoloso nello svolgere il proprio a lavoro nei confronti dei consumatori.

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