Amministrativo

Il (ri) trasferimento del personale a seguito di recesso del Comune dell'Unione di Comuni

Il recesso di un Comune dall'Unione di Comuni determina, per il primo, il reimpossessarsi dei servizi e delle funzioni precedentemente assegnati alla seconda e che fino a quel momento erano stati prestati e/o esercitati in forma associata.

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di Giuseppe Vona *


Il recesso di un Comune dall'Unione di Comuni determina, per il primo, il reimpossessarsi dei servizi e delle funzioni precedentemente assegnati alla seconda e che fino a quel momento erano stati prestati e/o esercitati in forma associata.

Dal momento che i servizi e funzioni possono essere prestati e/o esercitati, ovviamente, mediante l'utilizzo di beni ed il lavoro del personale, il Comune può, pertanto, "riappropriarsi" anche di tali beni e lavoratori che, per quanto attiene a quest'ultimi, sono stati trasferiti – direttamente o indirettamente – all'Unione: direttamente, nel caso di personale originariamente assunto dal Comune e successivamente trasferito all'Unione, o indirettamente nell'ipotesi di personale assunto dall'Unione utilizzando le capacità assunzionali eventualmente cedute dal Comune, ai sensi dell'art.32, comma 5, TUEL, o nel caso di personale assunto dall'Unione nel rispetto del turnover del personale cessato proveniente dal Comune.

Tuttavia, il Comune è legittimato a riassorbire il personale ceduto all'Unione nel rispetto delle norme di finanza pubblica in tema di contenimento della spesa di personale.

A tal riguardo, per costante orientamento della giurisprudenza contabile, deve ritenersi che "il contenimento dei costi di personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione dei comuni" (Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie, deliberazione n.8/AUT/2011/QMIG); in altre parole, il ritrasferimento non può determinare un incremento della spesa di personale rispetto a quella risultante dalla somma della spesa sostenuta per il personale in servizio presso il Comune e quella relativa alla quota di spesa, su questi gravante, per il personale in servizio presso l'Unione (tra le tante: Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n.118/2020/PAR).

Peraltro, nel momento in cui il Comune deve computare nella spesa di personale anche la quota di competenza sostenuta dall'Unione, in caso di recesso, il riassorbimento del personale da parte del Comune non comporta (o, almeno, non dovrebbe comportare) particolari problemi di osservanza dei vincoli di spesa, dovendo, quest'ultima, essere già conteggiata dal Comune (in tal senso Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n.118/2020/PAR).

Il Comune recedente può, dunque, riappropriarsi – ovviamente nei limiti della quota parte e dello spazio assunzionale ad esso imputabile – di tutto il personale che ha prestato servizio nell'Unione in ragione dei servizi e delle funzioni precedentemente da questi assegnati all'Unione.

Alla luce di questa considerazione, la suindicata deliberazione della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha riconosciuto la facoltà in favore del "Comune recedente di riassorbire tanto il personale, quanto riappropriarsi delle capacità assunzionali non utilizzate dall'Unione ma riconducibili al Comune medesimo, quanto ancora il personale assunto dall'Unione proprio utilizzando le capacità assunzionali cedute dal Comune o, se non cedute, utilizzando il turnover di personale cessato di provenienza del Comune medesimo".

In definitiva, può quindi concludersi che i trasferimenti di personale (fermo il passaggio delle su ricordate capacità assunzionali), avvenuti a qualsiasi titolo tra i Comuni e l'Unione, non sono sottoposti alla disciplina vincolistica in tema di spesa di personale – purché la somma complessiva delle spese non sia superiore a quella risultante dalla sommatoria dei dati degli enti locali che costituiscono l'Unione e quelli di quest'ultima (Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n.284/2012/SRCPIE/PAR) – trattandosi sostanzialmente di gioco a somma zero ove "la perdita" di un lavoratore da parte del Comune o dell'Unione ha come contropartita "l'acquisto" dello stesso da parte dell'Unione o del Comune.

* a cura dell'Avv. Giuseppe Vona – Studio Legale Vona

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