Rassegne di Giurisprudenza

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per il suo sviluppo psico-fisico

a cura della Redazione Diritto

Filiazione - Figli nati fuori dal matrimonio - Riconoscimento - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Interesse del minore a non subire una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico - Valutazione.
In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 23 febbraio 2023, n. 5634

Filiazione e adozione - Filiazione - Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore e interesse del minore - Compromissione dello sviluppo del minore - Omessa valutazione - Rinvio.
Secondo il costante orientamento espresso da questa Corte il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutelato nell'articolo 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, si pone la necessità di realizzare un bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, attraverso una valutazione in concreto dell'interesse del minore stesso. In tale contesto, è certamente esatto che il riconoscimento di un figlio naturale minore, già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro genitore non può essere escluso sulla sola base di una condotta morale non esente da censure, di per sè rilevante per il diverso fine dell'affidamento, come pure in ragione della mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente. Tuttavia, resta ferma la rilevanza che può assumere il percorso di vita del richiedente e l'eventuale accertamento di gravi carenze come figura genitoriale, con conseguente compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore derivante dal riconoscimento.
• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4763

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - In genere - Riconoscimento del figlio naturale - Diritto primario - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza di procedimento penale a carico del genitore richiedente - Condizione ostativa al riconoscimento - Esclusione - Fondamento - Distacco dal contesto di affidamento - Valutazione - Interferenza ostativa al riconoscimento - Esclusione - Fondamento.
Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. Pertanto, la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi) non integra condizione "ex sé" ostiva all'autorizzazione al riconoscimento; neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc".
• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 3 febbraio 2011, n. 2645

Filiazione - Filiazione naturale - Interesse del figlio all'accertamento della paternità naturale.
Il riconoscimento di un figlio naturale minore degli anni sedici già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro genitore, ancorché condizionato all'interesse del minore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria del genitore stesso. Tale secondo riconoscimento può essere sacrificato solo in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. (Nella specie la Corte ha confermato la decisione della Corte d' Appello la quale nel negare la pronuncia in luogo del mancato consenso aveva ravvisato il pericolo della detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al secondo riconoscimento essendo questi inserito nell'ambito della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati).
• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 16 novembre 2005, n. 23074