Penale

Il riconoscimento fotografico è prova atipica credibile grazie alle dichiarazioni

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di Giuseppe Amato

L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Lo sostiene la quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 20 aprile 2018 n. 17923.

Assolutamente pacifico è il principio secondo cui il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (nella specie, si trattava di individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell'operazione ricognitiva (tra le tante, sezione II, 13 maggio 2009, Perrone).

Al riguardo si è anche precisato che, in materia di riconoscimento fotografico non rilevano le modalità di formazione dell'album, integrate dalla scelta delle immagini effettuate dalla polizia giudiziaria, su cui viene operato il riconoscimento e per le stesse non viene in considerazione una questione di legalità della prova, giacché la relativa forza probatoria non discende dalle modalità formali, bensì dal valore della dichiarazione confermativa e quindi dalla credibilità della deposizione, al pari di quella testimoniale (sezione VI, 7 marzo 2017, Sabatini).

Cassazione, sezione V penale, sentenza 20 aprile 2018 n. 17923

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