Civile

Il rifiuto della proposta conciliativa non ferma la ricerca di un accordo

Il giudice dispone la mediazione autorizzando l’organismo a utilizzare consulenti tecnici

di Marco Marinaro

Il giudice che rileva la mancata adesione della parte attrice alla proposta conciliativa da lui formulata e ritiene che ci siano margini negoziali per la composizione della lite, può disporre la mediazione, autorizzando l’organismo di mediazione ad avvalersi di esperti per le attività peritali e la produzione in giudizio dell’elaborato tecnico che sarà redatto in mediazione in caso di mancato raggiungimento dell’accordo. Sono le conclusioni cui giunge il Tribunale di Roma (giudice Vacca) con l’ordinanza del 22 ottobre 2020 resa all’esito della trattazione scritta dell’udienza.

Nel caso esaminato, la parte attrice, che si era sottoposta a un intervento chirurgico di artroprotesi e lamentava la responsabilità dei sanitari per l’infezione contratta, agiva in via preventiva ottenendo una relazione tecnica (in base all’articolo 696-bis del Codice di procedura civile, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) che poi in sede processuale in parte contestava chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Il giudice formulava così una proposta conciliativa (articolo 185-bis del Codice di procedura civile) che otteneva l’adesione soltanto della parte convenuta, mentre la parte attrice nel contestare le risultanze della consulenza tecnica svolta in sede preventiva insisteva per la nomina di un nuovo Ctu.

All’esito della trattazione scritta il tribunale, ritenendo sussistenti «margini negoziali tra le parti in conflitto» e considerata «la natura tecnica degli accertamenti integrativi (rispetto alle risultanze della Atp)», ha disposto la mediazione osservando che le parti «assistite dai rispettivi difensori», possono «trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, con il vantaggio di poter pervenire rapidamente a una conclusione conveniente anche dal punto di vista economico (evitando la rinnovazione della Ctu) e fiscale»; il raggiungimento dell’accordo consentirebbe inoltre di evitare «ulteriori rinvii (rinvii che non potrebbero essere a breve, posto che l'emergenza nazionale Covid-19 ha imposto il differimento di una enorme quantità di cause, in un contesto giudiziario nel quale il ruolo del giudice era già gravato da un eccessivo numero di procedimenti, e attesa la direttiva di limitare, per un non breve periodo, il numero delle cause da trattare in udienza, per garantire la cautela del distanziamento)».

Pertanto, il giudice ha assegnato termine alle parti fino al 31 dicembre 2020 «per il raggiungimento di un accordo amichevole» fissando per il 31 gennaio 2021 il termine per l’avvio della mediazione (alla quale “partecipare effettivamente”), autorizzando al contempo l’organismo di mediazione ad avvalersi, rispettando il contraddittorio delle parti, di un consulente tecnico in mediazione e di un infettivologo iscritti all’albo dei Ctu del Tribunale di Roma (tenendo conto di quanto acquisito e non contestato in sede di accertamento tecnico preventivo). Inoltre, autorizza l’organismo di mediazione «ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione» e a produrre in giudizio l’elaborato peritale disposto dal medesimo nell’ipotesi di mancato raggiungimento di accordo.

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