IL RIPARTO DELLE SPESE IN BASE ALL'UTILIZZO
Se abbiamo ben compreso, le spese di cui parla il lettore attengono sia all’esercizio che alla manutenzione straordinaria e devono ripartirsi a norma del riformato articolo 1124 del Codice civile, per il quale «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».Le spese di luce e di uso delle parti comuni a servizio della “maisonette” – che ha accesso diretto dalla strada e fruisce in misura ridotta del portone e dell’androne di ingresso – salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, devono essere assoggettate alla ripartizione secondo il criterio di cui all’articolo 1123, secondo comma, Codice civile per il quale «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne». Il principio deve valere, a nostro giudizio, anche nel caso di sostituzione dei portoni o cancelli esistenti, dei maniglioni antipanico e di sblocco di congegni elettrici e quant’altro.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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