Rassegne di Giurisprudenza

Il ripianamento del debito da parte della banca non integra un contratto di mutuo

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Conto corrente - Debito pregresso - Ripianamento - Accredito - Contratto di mutuo - Esclusione.
L'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 gennaio 2021 n. 1517

Contratti - Mutuo - Erogazione mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale - Qualificazione - Procedimento negoziale indiretto.
L'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), giacché normalmente integra una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 aprile 2020 n. 7740

Credito - Credito fondiario conto corrente - Somme utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria del correntista - Mutuo ipotecario - Esclusione - Operazione meramente contabile in conto corrente - Pactum de non petendo - Sussistenza.
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 agosto 2019 n. 20896