IL SAGGIO DEGLI INTERESSI AL TERMINE DI UNA CAUSA
L’articolo 17 del Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha aggiunto i commi 4 e 5 all’articolo 1284 del Codice civile, relativo al saggio degli interessi.Il quarto comma stabilisce che, se le parti non hanno convenuto (per iscritto, articolo 1284, comma 3) la misura degli interessi, dall’inizio di un procedimento di cognizione il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti nelle trascrizioni commerciali. Il quinto comma estende la disposizione ai procedimenti arbitrali.La norma è valida dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge (11 novembre 2014) ed è pertanto applicabile ai procedimenti successivi all’11 dicembre 2014. Il procedimento arbitrale richiamato dal lettore è precedente e, quindi, andranno calcolati gli interessi al saggio legale, secondo quanto stabilito al comma 1 del medesimo articolo 1284: dalla data del reclamo al 31 dicembre 2014 l’1 per cento, e dal 1° gennaio 2015 lo 0,5 per cento.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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