Penale

Il sequestro probatorio del cellulare eseguito dalla polizia è legittimo se indica finalità

Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione espressa nella convalida del Pm, ma se essa manca la misura ablativa è illegittima e il giudice non ha il potere di integrazione

di Paola Rossi

Sì al sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria del cellulare, in possesso della persona fermata per spaccio di sostanze stupefacenti, se il Pm convalida la misura ablativa indicandone la finalità di individuare la rete dei fornitori e le persone cui sia stata ceduta la droga.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 1648/2026 ha ritenuto infondato il ricorso della difesa che contestava la legittimità del sequestro in quanto ritenuta indeterminata e priva dell’indicazione delle finalità che il ricorrente sosteneva essere stata illegittimamente integrata nella parte motiva dal Tribunale del riesame.

In effetti, il tribunale del riesame in caso di sequestro probatorio non ha lo stesso potere integrativo riconosciutogli in materia di sequestro preventivo. Ma non è illegittima l’integrazione della finalità che sia stata comunque già espressa dal Pm di accertare l’entità delle cessioni e le vie di rifornimento seguite dallo spacciatore. Nel caso concreto il Tribunale a fronte dell’espressa esigenza di individuare la rete di spaccio - come asserito dal decreto del Pm - ha provveduto solo a motivare la legittimità del sequestro del dispositivo in quanto strumento normalmente utilizzato nel compimento del reato contestato.

Se, invece, la finalità del sequestro non fosse stata per nulla espressa dal magistrato inquirente, il Tribunale non avrebbe avuto il potere di integrare la motivazione posta a base della misura e di fatto aveva chiarito che nell’immediatezza le forze dell’ordine avevano raccolto la dichiarazione dell’acquirente, sorpreso con l’indagato, di aver contattato quest’ultimo tramite whatsapp.

La difesa lamentava di fatto che fosse stato posto in atto un sequestro illegittimo perché fondato su mere finalità esplorative e senza indicazione specifica del tempo di durata della misura.

Sul primo punto la Cassazione nega che manchi qualsiasi perimetrazione all’attività investigativa sottraendo illegittimamente il bene al possesso del legittimo proprietario. E come detto si rinviene invece sufficiente giustificazione alla misura nella ricerca dei contatti telefonici o di messaggistica con cui la persona sospettata di spaccio tipicamente pone in atto la condotta vietata.

La dovuta indicazione dei criteri di accertamento e acquisizione dei dati dal telefono sequestrato risulta adempiuta - anche se non in maniera puntuale - dalla precisa finalità investigativa indicata dalla convalida. La Corte sul punto dissente che nell’immediatezza con cui agisce la polizia in fase di accertamento dei profili del reato si possa richiedere a base del sequestro l’indicazione di puntuali criteri di ricerca. O che il sequestro operato dalla polizia sia sempre definibile esplorativo (e quindi illegittimo) altrimenti essa dovrebbe operare sempre unitamente a un tecnico informatico per l’immediata acquisizione dei dati. Ciò che però non è richiesto dalla legge.

Lo stesso discostamento dall’orientamento più rigido e ispirato alle garanzie della persona sottoposta a indagini viene operato dalla sentenza anche sul punto della tempistica delle operazioni che ovviamente l’autorità giudiziaria è tenuta a indicare o comunque a fare in modo che l’accertamento si svolga nel minor tempo possibile.

Spiega infatti la Suprema Corte che il parametro temporale può ben essere definito entro il tempo massimo dei dieci giorni che decorrono dal sequestro per impugnare il provvedimento di convalida dello stesso.

La difesa, infine, lamentava che avendo l’indagato fornito la chiave d’accesso al telefono alla polizia questa aveva acquisito illegittimamente i dati visionati. Ciò va escluso in quanto non vi è stata selezione degli stessi e non sono stati versati in un supporto informatico. Sul punto la norma che viene in rilievo è il secondo comma dell’articolo 524 del Codice di rito che letteralmente detta: “Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto”. Illegittimità che non si verifica nel caso concreto con la sola presa in visione di alcuni scambi della corrispondenza sequestrata.

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