Il sistema di protezione dei lavoratori fragili – Proroghe e incertezze
Il diritto a beneficiare del regime indennitario previsto per il ricovero ospedaliero trova applicazione retroattivamente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 febbraio 2022 (art. 17, c. 3-ter, D.L. n. 221/2021). Ai fini della regolarizzazione di eventuali periodi pregressi, si rinvia alle indicazioni operative che si auspica saranno a breve rese note dall'INPS.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 221/2021, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2022 dei termini di vigenza:
1) del diritto riconosciuto ai lavoratori ‘fragili' di svolgere di norma la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche attraverso:- l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d'inquadramento, come definite dal contratto collettivo applicato ovvero
- lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto (art. 26, c. 2-bis, D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 17, c. 1, D.L. n. 221/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022);
2) del regime di protezione riconosciuto ai lavoratori ‘fragili', in base al quale i periodi di assenza dal lavoro sono equiparati sul piano indennitario al ricovero ospedaliero qualora non risulti percorribile la soluzione organizzativa del lavoro agile. In ogni caso, il periodo d'assenza deve essere prescritto dalla competente autorità sanitaria nonché dal medico d'assistenza primaria (art. 26, c. 2, D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 17, c. 3-bis, D.L. n. 221/2021).
Al ricorrere delle richiamate condizioni, il diritto a beneficiare del regime indennitario previsto per il ricovero ospedaliero trova applicazione retroattivamente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 febbraio 2022 (art. 17, c. 3-ter, D.L. n. 221/2021). Ai fini della regolarizzazione di eventuali periodi pregressi, si rinvia alle indicazioni operative che si auspica saranno a breve rese note dall'INPS.
Il riconoscimento del trattamento indennitario è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie appositamente stanziate per l'anno 2022 (16,4 milioni di euro) e che saranno allocate in ordine cronologico. Con riferimento ai lavoratori per i quali il trattamento economico di malattia è posto a carico del datore di lavoro - trattasi degli impiegati del settore industria - è stato stanziato un importo di 1,5 milioni di euro; raggiunto, anche in via prospettica, tale limite di spesa, non saranno accolte ulteriori domande.
3 ) dell'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del n. 34/2020 (art 16, c. 1, D.L. n. 221/2021). Più precisamente, sino a tale data, lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio in occasione di lavoro è garantita quando il datore di lavoro abbia assicurato la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori ‘fragili'.
Con riguardo al quadro normativo vigente, è opportuno rilevare come siano contemplate distinte definizioni di ‘fragilità', così che:
a) ai sensi del già richiamato art. 26, c. 2 del D.L. n. 18/2020, è considerato ‘fragile' il lavoratore in possesso:
- di apposita certificazione medica rilasciata dai competenti organi medico-legali ed attestante una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) esiti da patologie oncologiche e iii) svolgimento di terapie salvavita,
- del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge n. 104/1992.
b)ai sensi dell'art. 83, c. 1 del D.L. n. 34/2020, sono considerati ‘fragili' i lavoratori più esposti a rischio di contagio in ragione:- dell'età anagrafica,- di una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) da esiti di patologie oncologiche, iii) dallo svolgimento di terapie salvavita o iv) da comorbilità;
c) per effetto del D.I. 4 febbraio 2022, adottato in forza dell'art. 17, c. 2 del D.L. n. 221/2021, la condizione di ‘fragilità' sussiste solo in presenza di patologie croniche espressamente individuate e caratterizzate da i) scarso compenso clinico e ii) una particolare connotazione di gravità.
Dunque, è ragionevole chiedersi se, ad esempio, ai fini dell'applicazione del sistema di protezione stabilito dall'art. 26 c. 2 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 83, c. 1 del D.L. n. 34/2020 possa essere considerato ‘fragile' il lavoratore che non presenti una delle patologie di cui al citato D.I. 4 febbraio 2022.
E ancora, il lavoratore disabile in situazione accertata di gravità (art. 3, c. 3 della Legge n. 104/1992) ovvero il lavoratore sottoposto a terapia salvavita possono essere considerati ‘fragili' nonostante siano affetti da patologie non ricomprese nell'elenco di cui al D.I. 4 febbraio 2022?
Come raccordare organicamente tali disposizioni?
Sul punto, sorprende la precisazione resa dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, secondo cui dovrà essere ‘valutata l'opportunità di chiarire il coordinamento tra le definizioni' di ‘fragilità' rese rispettivamente dall'art. 26, c. 2 del D.L. n. 18/2020 e dal D.I. 3 febbraio 2022 (Dossier 14 febbraio 2022).
*a firma Luca Barbieri e Aurora Mamprin di ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche