Il sostituto processuale può essere delegato anche oralmente dal difensore di fiducia
La forma scritta non è più prevista a partire dalla riforma della professione forense varata nel 2012
Non scatta la revoca della costituzione di parte civile in conseguenza della mancata delega scritta del difensore che nomina il sostituto processuale. La Cassazione nell'accogliere il ricorso della parte civile - anche con il contrario avviso del Procuratore - chiarisce che quella della sostituzione del difensore di fiducia è materia non governata da rigidità formali e che qualsiasi rilievo sulla legittimità della delega va tempestivamente contestata. Per tali motivi la Suprema corte con la sentenza n. 35389/2021 ha cassato la pronuncia di appello che aveva annullato le statuizioni civili perché le conclusioni finali dell'udienza di discussione erano state redatte dal sostituto processuale in assenza di delega scritta, di dichiarazione del difensore di fiducia davanti al giudice e di qualsiasi riferimento nel verbale di udienza.
L'oralità
La sostituzione del difensore nominato dalla parte con altro avvocato può avvenire in via orale e non per forza per iscritto come prevede l'articolo 14 della riforma del 2012 che, infatti, la richiede solo quando il sostituto sia un praticante abilitato. La Cassazione osserva, infine, che non è rilevante la circostanza dell'incompleta emanazione dei regolamenti attuativi della riforma in quanto l'articolo 14 è norma sostanziale caratterizzata da completezza e di per sé sufficiente a far venir meno l'efficacia della precedente previsione risalente al 1933. Ovviamente gli avvocati rispondono delle eventuali dichiarazioni mendaci e delle violazioni del rapporto di fiducia col cliente/parte. Nel caso non emergeva dalla procura speciale alcun limite alla possibilità del difensore di fiducia di farsi sostituire nel processo o in alcune fasi dello stesso.
La Cassazione oltre a smentire la necessità della forma scritta della delega al sostituto processuale fa anche rilevare come non sia imputabile alla parte l'evenienza - come verificatasi nel caso concreto - in cui il verbale d'udienza non riporti in alcun passaggio notizia della sostituzione dell'avvocato della parte. L'incompletezza o le lacune del verbale di udienza non sono imputabili alla parte processuale. Inoltre, secondo la Cassazione, qualsiasi contestazione sulla reale esistenza della delega da parte dell'avvocato nominato difensore di fiducia va proposta tempestivamente non trattandosi di nullità assoluta sempre rilevabile. Nel caso concreto, in assenza di contestazione nella stessa udienza di discussione sulla presenza e la provenienza dal sostituto processuale delle conclusioni finali queste non potevano diventare poi validi motivi di appello. Come, invece, è in effetti accaduto nel caso concreto dove il giudice di appello preso atto dei rilievi degli imputati contro la legittimità della sostituzione dell'avvocato di fiducia della parte civile ha annullato le statuizioni civili assunte dal giudice di primo grado intendendo anche come tacitamente revocata la costituzione nel processo.