Il sottotetto di piccole dimensioni è pertienenza del condomino dell'ultimo piano
Nel caso di specie il sottotetto era inadatto alla presenza di persone, e si configurava, invece, come mero vano tecnico, con funzione di isolamento termico
Il sottotetto - qualora inadatto alla presenza di persone (quindi di piccole dimensioni) - si deve considerare pertinenza del condomino dell'ultimo piano ed è così funzionale all'isolamento termico dell'inquilino.
La decisione dei Supremi giudici
E così la Cassazione (ordinanza n. 10269/23) ha testualmente chiarito che «…sulla natura del sottotetto questa Corte, muovendo dalla mancata sua inclusione tra le porzioni immobiliari rientranti nella presunzione di condominialità di cui all'articolo 1117 del codice civile, nella versione antecedente al 2012, applicabile ratione temporis, si è costantemente espressa sostenendo che la sua determinazione debba tener conto, in primo luogo, del titolo e, soltanto in sua mancanza, della funzione in concreto impressa al bene, dovendo lo stesso essere considerato di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento dell'ultimo piano, quale sua pertinenza, quando avente la funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, fungendo da camera d'aria isolante, e, viceversa, di proprietà del condominio, quando avente dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo».
La sentenza della Corte d'Appello
Alla stregua di tali elementi di fatto, la Corte d'Appello ha, dunque, ritenuto che il sottotetto, in ragione delle sue dimensioni, delle caratteristiche strutturali,dell'assenza di finestre o affacci e della mancata dimostrazione di un diverso impiego da parte dei condomini antecedentemente all'esecuzione dei lavori, non fosse suscettibile di utilizzo come vano autonomo, siccome inadatto alla presenza di persone, e si configurasse, invece, come mero vano tecnico, con funzione di isolamento termico.