Amministrativo

Il Tar chiarisce che il gonfalone rientra nella definizione di stendardo

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di Fabio Piccioni


Dopo anni di incertezze, il Tar per la Toscana chiarisce la qualificazione giuridica del gonfalone. I giudici amministrativi infatti con la recente sentenza n. 1481 del 6 novembre scorso hanno chiarito che il “vessillo“ rientra nella categoria degli stendardi.

La definizione di pubblicità nella legge - L'articolo 2, comma 1, lett. a) del Dlgs 145/2007 definisce la “pubblicità”: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
La nozione, molto ampia, include ogni forma di comunicazione promozionale, quali che siano le sue modalità o i mezzi di diffusione.
La fantasia dei pubblicitari, lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione delle tecniche di marketing ha fatto sì che il fenomeno della pubblicità abbia subito continue innovazioni sia in relazione alle modalità, che ai mezzi di diffusione.
Intorno alla fine degli anni '50 del secolo scorso, per assolvere con sobrietà alle esigenze di pubblicità esterna, nacque un nuovo impianto costituito da un manifesto stampato e installato sui pali dell'illuminazione pubblica: il gonfalone.

Pubblicità sulle strade - Il Codice della strada (articolo 23) e il relativo Regolamento (articoli 47-59), disciplinano in modo dettagliato la pubblicità effettuata sulle strade.
Infatti, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade (o in vista di esse) è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada e, nell'interno dei centri abitati dei comuni.
Il problema deriva dalla circostanza che l'articolo 47 del regolamento del Cds, nel definire i “mezzi pubblicitari”, non contempla espressamente i gonfaloni.
Conseguentemente, in più occasioni, gli enti competenti hanno ritenuto non ammessa, e quindi vietata, tale tipologia pubblicitaria.
Tuttavia, il comma 5 dell'articolo citato, definisce “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
Ed è proprio a questa categoria, e in particolare a quella di stendardo, che il Tar Toscana ha inteso ricondurre il concetto di gonfalone.
Ragionando diversamente, infatti, non si capisce come potrebbero essere allora autorizzati, in quanto non “espressamente” previsti, anche i totem, le gigantografie pubblicitarie in tutte le varie declinazioni, i tabelloni a led, i mezzi elettronici a messaggio variabile, i supporti informativi, i pannelli luminosi e molti altri; i quali, prosegue il Collegio, sono tutti tesi, istituzionalmente e naturalmente, a captare l'attenzione di chiunque passi, a prescindere dal mezzo di passaggio usato, e quindi fonte di pericolo per distrazione degli automobilisti.

Tar Toscana – Sezione I – Sentenza 6 novembre 2015 n. 1481

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