Amministrativo

Il Tar Lazio annulla il regolamento elettorale dei commercialisti per mancanza di parità di genere

Sintomatico della presenza di un effettivo squilibrio è per la ricorrente la circostanza che su 131 presidenti dei collegi territoriali solo 14 sono donne e che solo 2 di loro fanno parte dei 21 membri del Consiglio Nazionale

di Simona Gatti


Annullato il regolamento elettorale dei commercialisti per mancanza di parità di genere. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 4706 depositata oggi, ha bocciato le regole in vigore per eleggere i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, dei collegi dei revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

La decisione nasce in seguito a un ricorso presentato da una donna dottore commercialista che ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il regolamento elettorale, lamentando l'assenza di disposizioni in materia di contrasto alla discriminazione di genere e promozione delle pari opportunità, in violazione dell'articolo 51 della Costituzione. Sintomatico della presenza di un effettivo squilibrio è per la ricorrente la circostanza che su 131 presidenti dei collegi territoriali solo 14 sono donne e che solo 2 di loro fanno parte dei 21 membri del Consiglio Nazionale.

Nel giudizio sono coinvolti il Consiglio Nazionale che ha adottato l'atto amministrativo di natura regolamentare e il ministero della Giustizia che lo ha approvato.

I giudici amministrativi come abbiamo detto accolgono il ricorso ricordando che il Dlgs 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005 n. 34) contiene sì disposizioni relative alla ripartizione dei seggi a seconda del numero complessivo degli iscritti, alla ripartizione proporzionale tra commercialisti ed esperti contabili e al requisito di eleggibilità a seconda dell'anzianità di iscrizione, ma poiché l'articolo 51 della Costituzione non è una norma che impone una soluzione puntuale ma obbliga, a seconda dei contesti, alla ricerca della misura più adeguata per rimediare alla lamentata disparità di genere nell'accesso alle cariche elettive, il Consiglio Nazionale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, avrebbe dovuto tenere conto della necessità di conformarsi al parametro costituzionale. In sostanza, secondo il Tar, il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi, inserendo in prima battuta nell'attesa dell'intervento del legislatore, una misura per contrastare l'esistente situazione di disparità.

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