Il Tar Lazio boccia il vincolo storico-artistico sul locale "Il vero Alfredo" a Roma
La "tutela" impone un'illegittima compressione del diritto di proprietà, con sacrificio eccessivo delle facoltà di godimento, non giustificata rispetto alla reale necessità di proteggere i beni coinvolti, con una conseguente violazione anche del criterio di proporzionalità
Illegittimo il vincolo storico-artistico sul locale che ospita il ristorante "Il vero Alfredo" a Roma. La società proprietaria delle mura ha vinto davanti al Tar Lazio con la sentenza n. 5864 depositata lo scorto 19 maggio: i giudici amministrativi accolgono il ricorso presentato dalla Spa contro il conduttore del negozio che dopo l'azione di sfratto per finita locazione non è andato via appellandosi al fatto che al ristorante era stato riconosciuto lo status di "negozio storico" e dunque sottoposto a tutela.
Tra i motivi sollevati, la carenza di motivazione presente nella Relazione storico-critica di accompagnamento della Soprintendenza al decreto di vincolo che ha indotto a individuare l'interesse culturale «nella continuità ininterrotta dell'unione tra locale ristorante, arredi ed opere artistiche, tradizione enogastronomica e sociabilità che, dai primi anni cinquanta ad oggi, hanno reso il ristorante uno spazio fisico e simbolico di accoglienza e di incontro di "mondi" e individui dalla provenienza geografica e sociale estremamente diversificata; un teatro di frequentazioni e di eventi pubblici e privati significativi da parte di personaggi illustri italiani e stranieri e di gente comune». Valutazioni, anche secondo il Tar, evanescenti e indefinite che richiamano elementi totalmente eterogenei e non consentono di comprendere perché si possa ravvisare nell'immobile quel carattere "particolarmente importante" da assoggettarlo a vincolo come "bene culturale".
Altro punto controverso è quello sugli interni di particolare pregio e la presenza delle opere di Gino Mazzini: beni sicuramente di valore ma che possono essere protetti in modo specifico senza però imporre un vincolo di destinazione d'uso sull'intero negozio finalizzato a consentire la prosecuzione della gestione da parte degli affittuari.
Sono molti inoltre i locali caratteristici della Capitale (Checchino dal 1887, Ristorante Piperno, Cencio, La Parolaccia, etc.) che presentano analogie ad "Alfredo", sia per frequentazione, sia per creatività delle pietanze o della loro presentazione. Se le particolarità del Ristorante Alfredo sono quelle tipiche di molti ristoranti del centro storico, l'atto impugnato risulta affetto dal denunciato difetto di istruttoria, perché basato su una visione "atomistica" che ha preso in considerazione solo quel ristorante, valutato isolatamente come "espressione" dell'identità culturale etnogastronomica romana, senza specificare se e come si ponesse in posizione particolare rispetto alla categoria di appartenenza dei rinomati locali del Centro.
Infine il vincolo impone un'illegittima compressione del diritto di proprietà, con sacrificio eccessivo delle facoltà di godimento, non giustificata rispetto alla reale necessità di tutela dei beni coinvolti, con una conseguente violazione anche del criterio di proporzionalità.