Amministrativo

Il Tar Lazio chiede alla Consulta se sia legittima la dispensa dei giudici onorari per malattia oltre 6 mesi

I giudici romani intravedono un errato esercizio della delega che prevedeva un regime di favore rispetto ad altri impedimenti

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di Paola Rossi

Il Tar Lazio ritiene che la dispensa d'ufficio del magistrato onorario in malattia ultrasemestrale violi i principi della legge delega 57/2016. Infatti, l'articolo 21 del Dlgs 116/2017 non distingue tra malattia e altro tipo di impedimento del magistrato onorario ai fini della dispensa superati i sei mesi.

Con la sentenza n. 12674/2022, il Tar Lazio ha sospeso il giudizio sollevato da un magistrato onorario contro la dispensa subita per malattia superiore a sei mesi e, in qualità di giudice a quo ha operato il rinvio incidentale alla Consulta per il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21 del Dlgs 116/2017 frutto dell'esercizio del potere legislativo delegato dalla legge di riforma del 2016. Ritiene il Tar Lazio che sul regime applicabile il Legislatore delegato abbia commesso un eccesso di delega non differenziando la malattia da altri tipi di impedimento che giustificano - decorsi sei mesi - la dispensa del magistrato onorario.

Fa rilevare il Tar Lazio come la legge delega 28 aprile 2016 n. 57 avesse individuato con precisione il perimetro del regime da riformare operando un rinvio automatico e globale all'articolo 9 della legge 374/1991 che - istituendo la figura del giudice di pace - in tema di dispensa prevedeva che essa operasse dopo 6 mesi del protrarsi dell'impedimento a svolgere le funzioni, ma per l'impedimento coincidente con uno stato di malattia prevedeva che rilevasse solo l'infermità "definitiva" a svolgere le funzioni. Questo il testo del secondo comma dell'articolo 9 in questione cui rinviava la legge delga di riforma del 2016: "I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi". La delega vincolava così il Legislatore delegato a prevedere l'applicazione di tale disciplina a tutti i magistrati onorari.

Nel suo ragionamento - e intravedendo un'illegittimità costituzionale - il Tar Lazio si rifa anche alla relazione illustrativa della delega affermando che l'infermità costituisce causa di dispensa solo quando impedisca "in modo definitivo" l'esercizio delle funzioni, mentre la durata massima semestrale è prevista solo per gli "altri impedimenti" e, quindi, per impedimenti diversi dall'infermità.

Il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, invece, ha previsto la dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga oltre sei mesi, senza riportare, in difformità dal criterio posto dalla delega, il trattamento più favorevole previsto dalla legge n. 374/91 per le infermità, e senza operare alcuna distinzione tra i tipi di impedimento.

In effetti nella relazione illustrativa di presentazione del decreto legislativo al Parlamento e al Consiglio superiore della magistratura, il Governo ha sostenuto di avere scelto di non dare attuazione alla delega conferita con la legge 57/2016 "solo" per il settore del trasferimento d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari, nonché per quello del regime disciplinare, ma non per quello previsto per la tutela della malattia, affermando che la disposizione riguardante la dispensa per malattia mutua in via automatica quanto previsto per i giudici di pace dall'articolo 9 della legge 374/1991, senza offrire, perciò, alcun chiarimento in ordine alla diversa disciplina varata. Da ciò la questione sollevata davanti alla Consulta per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

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