Il Tar rinvia alla Consulta su effetti sospensivi interdittiva antimafia dopo controllo giudiziario
Nella fase di aggiornamento dell’informativa antimafia il giudice amministrativo si chiede se sia legittimo che la misura adottata non dispieghi effetti di sospensione dell’impedimento a contrarre con la Pa
Il Tar della Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’affermazione o meno degli effetti sospensivi dell’ammissione al controllo giudiziario sulla informativa antimafia.
Lo ha fatto con l’ordinanza n. 646/2024 nell’ambito di una controversia tra un’impresa colpita da interdittiva e poi ammessa al controllo giudiziario contro la committente di un appalto di cui le era stata negata la possibilità di eseguire i lavori perché appunto era stato ritenuto che l’interdittiva non avesse comunque perso l’effetto ostativo.
Nell’ambito del giudizio è stato perciò sollevato il dubbio di legittimità costituzionale sulla questione ritenuta dai giudici amministrativi rilevante e non manifestamente in relazione all’articolo 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
L’esame costituzionale verterà sulla compatibilità della norma con gli articoli 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli articoli 6, 8 e 13 della Cedu e 1 del primo protocollo addizionale) nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva conseguente all’ammissione al controllo giudiziario perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ex articolo 91, comma 5, del codice antimafia. Ci si riferisce al momento in cui va aggiornato l’esame condotto dal prefetto che - come recita la norma - “aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
Nel caso concreto la società - a seguito di informativa - aveva presentato domanda di ammissione al controllo giudiziario cosiddetto “volontario” ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 6, del Dlgs 159/2011, che veniva accolta dal Tribunale di Reggio Calabria per la durata di un anno.
In fase di controversia il giudizio d’appello veniva sospeso in attesa della conclusione del controllo giudiziario e veniva così conseguita - per effetto dell’ammissione all’anzidetta misura di sorveglianza prescrittiva - l’iscrizione nella cosiddetta “white list” tanto che la società partecipava a una procedura negoziale risultandone aggiudicataria.
Dunque, a seguito della verifica positiva dei requisiti di legge concluso il contratto d’appalto, l’esecuzione dello stesso prendeva ritualmente avvio.
La sottoposizione dell’impresa al controllo giudiziario veniva frattanto prorogata.
Nelle more dell’esecuzione dell’appalto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, fissava la nuova trattazione del giudizio anteriormente alla conclusione del controllo giudiziario e accoglieva l’appello del Ministero dell’Interno, riformando integralmente la sentenza impugnata e respingendo il ricorso di primo grado proposto avverso l’interdittiva.
A seguito della pronuncia in questione, la stazione appaltante comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto d’appalto in corso, ritenendo tale iniziativa dovuta “in conseguenza di quanto disposto dal Consiglio di Stato, il quale in riforma della sentenza di primo grado ha confermato la persistenza dei presupposti dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura calabrese”. Va sottolineato che essendo la sentenza immediatamente esecutiva e avendo natura interdittiva l’informativa prefettizia essa ha carattere vincolante per la stazione appaltante alla quale non è consentita alcuna possibile valutazione discrezionale, in merito al suo contenuto.
L’interdittiva antimafia determina infatti l’incapacità a contrarre e il difetto dei requisiti. Situazione a cui appunto la stazione appaltante non può aggiungere alcuna ulteriore considerazione di opportunità o di proroga della misura del controllo.