Il tardivo disinvestimento dei titoli condanna l'istituto di credito al risarcimento del cliente
Il tribunale ha condannato la banca a restituire 252mila euro
Il tardivo disinvestimento di titoli impone alla banca un risarcimento nei confronti dell'investitore. I giudici, tuttavia, come nel caso di specie, devono dimostrare che si tratti di tardività e non di omessa trasmissione degli atti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 29820/20.
Il ricorrente che aveva subito il danno aveva chiesto la condanna della banca Generali per la tardiva comunicazione alle società prodotto degli ordini di disinvestimento dei titoli intestati al de cuius, provocando per l'istante - in ragione della diminuzione di valore legata alla crisi del 2008 - un rilevante pregiudizio patrimoniale. Il tribunale adito ha accolto la domanda con sentenza n. 262/2012 e ha condannato la banca Generali al pagamento in favore dell'erede della somma di 252mila euro. Anche la Corte d'Appello di Torino ha rigettato la domanda dell'istituto di credito con sentenza n. 1810/2014. La banca ha presentato ricorso in Cassazione dove si è vista riconoscere un punto a proprio favore. I Supremi giudici hanno rilevato, infatti, che la statuizione del giudice di secondo grado è consistita non già nella declaratoria di tardività della comunicazione degli ordini di disinvestimento alle società prodotto, bensì nell'affermata "mancata trasmissione" di tali ordini. Il giudice d'appello, quindi, in maniera del tutto superficiale ha eccepito che mancava agli atti la prova della trasmissione degli ordini di investimento alle società prodotto. Cosicchè è su questa concreta situazione che il motivo di ricorso doveva, come correttamente fatto dalla banca ricorrente, essere incentrato.
Conclude la Cassazione rilevando che la ravvisata responsabilità della banca per la minusvalenza subita dagli investimenti caduti in successione e la rettifica operata dalla Corte di appello nella quantificazione del danno, trattandosi di questioni che presuppongono l'accertamento dell'eventuale responsabilità per l'istituto di credito per l'omessa e non tardiva comunicazione, sono aspetti che verranno verificati nuovamente dai giudici di seconde cure.