Penale

Il tentato abbandono di un divano vicino ai cassonetti non fa scattare il reato previsto dal Codice ambiente

Punibili le condotte non occasionali. La stabilità dell'attività non è desumibile dall'altruità della cosa e dalla mole di questa

di Paola Rossi

Il tentativo di abbandono di un divano vicino ai cassonetti dell'immondizia non fa scattare il reato previsto dall'articolo 256 del Codice dell'ambiente se non è dimostrata la non occasionalità della condotta.

Con la sentenza n. 2213/2022 la Cassazione penale ha affermato l'insussistenza del reato in quanto il ricorrente era stato colto nell'atto di abbandonare il singolo oggetto, proveniente da un ambiente domestico di terzi, avvalendosi di un mezzo di trasporto non di sua proprietà. Elementi a riprova che non vi fosse alcuna attività organizzata e finalizzata alla raccolta e smaltimento illegale di rifiuti, tra l'altro non pericolosi.

Il giudice di merito aveva invece valorizzato la mole del rifiuto e l'altruità dello stesso al fine di intravedervi la non occasionalità della condotta e, quindi, la commissione del reato. La mole del rifiuto ritirato presso terzi, dice la Cassazione, non basta ad attribuire al trasportatore l'abitualità dell'attività di abbandono illegale di rifiuti intercettata dagli agenti.

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