Penale

Il tentato furto di un paio di scarpe di basso prezzo in una grande catena commerciale è attenuato

La speciale tenuità del fatto arrecato alla parte offesa va valutata anche in base alla mancata interruzione dell'attività di vendita

di Paola Rossi

Non si può escludere l'attenuante comune della speciale tenuità del danno patrimoniale a favore dell'imputato che ha tentato il furto di un paio di scarpe da 34 euro presso una grande catena commerciale che fattura oltre 200 milioni di euro l'anno. E non si può presupporre - senza prova specifica - che un siffatto tentato furto abbia arrecato danno al normale svolgimento dell'attività commerciale condotta dalla parte offesa. La Cassazione penale, con la sentenza n. 13285/2023, ha annullato con rinvio la condanna del ricorrente a 5 mesi, 80 euro di multa e accollo delle spese processuali.

La Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso della difesa anche contro l'ulteriore argomento, posto a base della condanna, secondo cui il tentativo di furto avrebbe impegnato l'addetto alla sicurezza al di là del normale svolgimento della propria attività lavorativa retribuita. Sul punto la Cassazione ha aderito all'argomento secondo cui non vi era stata alcuna alterazione delle mansioni di chi vigila sul corretto svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio commerciale con compiti di sicurezza. Non certo per l'ulteriore azione di aver dovuto chiamare le forze dell'ordine dopo aver bloccato il ladro che prontamente restituiva il maltolto.

La norma invocata dalla difesa è il n. 4) dell'articolo 62 del Codice penale che prevede l'attenuante comune dovuta alla speciale tenuità il danno dei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. Il danno deve - secondo i precedenti di Cassazione citati - avere la qualità di essere minimale in relazione alla condizione della parte offesa. Da tal considerazione ne discende che rileva anche il volume di affari dell'imprenditore che subisce la sottrazione di un bene. Infatti, nel caso concreto, la Cassazione rinvia al vaglio del giudice di merito di secondo grado la circostanza che il negozio - dove il ricorrente aveva sottratto le scarpe esposte al prezzo di vendita di nemmeno 35 euro - appartenesse a una grande catena commerciale che incassa annualmente oltre 200 milioni di euro. E dato il luogo di produzione del bene oggetto del tentativo di furto è facile supporre che il prezzo d'acquisto sostenuto dal commerciante fosse di gran lunga inferiore a quello di vendita al pubblico.

Tutti questi rilievi possono ben essere sintomo di una speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa con la conseguenza che non appare irragionevole riconoscere l'attenuante invocata a fronte dell'ormai definita condanna per il tentativo di furto.

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