Rassegne di Giurisprudenza

Il termine del comodato è riconducibile all'uso cui è destinato il bene se ha durata predeterminata

L'uso che corrisponde alla generica destinazione dell'immobile dà luogo a un comodato a tempo indeterminato

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Comodato – Comodato di scopo – Individuazione del termine – Riconducibile all'uso del bene - Durata predeterminata nel tempo.
Il termine del comodato, nell'ipotesi di un comodato di scopo, può risultare dall'uso cui la cosa è destinata solo se tale uso abbia in sé una durata predeterminata nel tempo. In mancanza di prescrizioni di durata oppure di elementi oggettivi che consentono di prestabilirla, l'uso che corrisponde alla generica destinazione dell'immobile dà luogo a un comodato a tempo indeterminato, revocabile ad nutum dal comodante, secondo quanto disposto dall'art. 1810 c.c. La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato a una specifica attività non è sufficiente per ritenere il contratto soggetto a un termine implicito, cosicché il comodante può richiedere la restituzione del bene prima della cessazione dell'attività.
•Corte di cassazione, sezione VI 3 civile, ordinanza 15 ottobre 2020 n. 22309

Comodato - Estinzione - Richiesta del comodante - Comodato senza determinazione di durata (precario) - Comodato - Immobile destinato ad attività commerciale - Dipendenza del termine di durata del contratto da tale attività - Esclusione - Conseguenze.
La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 18 novembre 2014 n. 24468

Comodato - Estinzione - Richiesta del comodante - Comodato senza determinazione di durata (precario) - Comodato - Termine finale desumibile dalla destinazione del bene - Ammissibilità - Limiti - Comodato immobiliare - Uso corrispondente alla generica destinazione - Conseguenze - Natura di comodato a tempo indeterminato e, perciò, precario - Revocabilità "ad nutum" - Sussistenza.
Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi e oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 25 giugno 2013 n. 15877

Comodato - Estinzione - Richiesta del comodante - Comodato senza determinazione di durata (precario) - Contratto di comodato - Termine finale deducibile dall'uso - Configurabilità - Assenza di vincolo di destinazione - Conseguenze - Contratto a titolo precario - Recesso "ad nutum" da parte del proprietario - Ammissibilità.
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 9 febbraio 2011 n. 3168