Civile

Il tetto di 8mila euro per iscrivere ipoteca, prima della fase esecutiva, ha efficacia retroattiva

Lo precisa la Cassazione con <a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/01/21/993.pdf" target="">l'ordinanza n. 993/21</a>. In sede di legittimità è finito un soggetto che ha proposto ricorso contro la Riscossione Sicilia Spa

di Giampaolo Piagnerelli

Il tetto di 8mila euro per poter iscrivere l'ipoteca, prodromica alla fase esecutiva, spiega un'efficacia retroattiva. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 993/21. In sede di legittimità è finito un soggetto che ha proposto ricorso contro la Riscossione Sicilia spa.

In precedenza il tribunale di Siracusa ha riformato la sentenza con cui il giudice di pace aveva condannato la stessa Serit, agente di riscossione, al risarcimento dei danni in favore del soggetto appellante, nell'importo di 1100 euro, per avere iscritto illegittimamente ipoteca ex articolo 77 del Dpr 602/1973 sui beni del contribuente, per debiti tributari di importo pari a 7300 euro, e quindi, inferiori al vigente limite di legge di 8mila euro. Il giudice di appello, invece, ha ritenuto la piena legittimità dell'ipoteca effettuata in data 24 ottobre 2005 visto che al momento della sua iscrizione ex articolo 76 del Dpr 602/1973 nella versione ratione temporis era applicabile il limite di 3milioni di vecchie lire. Contro questa sentenza ricorre il cittadino.

L'articolo 76, comma 1, del Dpr 602/1973, come modificato dalla legge 248/2005, doveva trovare immediata applicazione con riferimento agli atti da compiersi per impulso dall'agente nei procedimenti pendenti al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore. Secondo la nuova normativa il tetto di pignorabilità prevista in materia di esproprio deve estendersi anche all'ipoteca che è un diritto reale di garanzia che consente al creditore di espropriare i beni vincolati a garanzia del credito, trattandosi di atto prodromico all'esproprio, preordinato a costituire un vincolo reale in funzione della procedura esecutiva. In base al rapporto di strumentalità tra iscrizione ipotecaria e successiva procedura esecutiva, viene riconosciuto al limite dell'iscrizione ipotecaria una portata destinata a valere anche nei periodi anteriori all'entrata in vigore della norma di modifica dell'articolo 77 del Dpr 602/1973 (come sancito precedentemente anche dalle Sezioni unite nella sentenza n. 4077/2010).

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