IL TFR MATURA ANCHE NEL CONGEDO PARENTALE
L’articolo 34, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, dispone che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Il Tfr, quindi, matura durante tale assenza. Nel Ccnl 22 settembre 2012 dei chimici non risultano previsioni differenti: l’articolo 1 dispone anzi che, ferma restando la maturazione del Tfr secondo i criteri di legge, le assenze dal lavoro per maternità, paternità o per congedi parentali entro i primi due anni di vita del bambino sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di nove mesi.