Civile

Il titolare della proprietà industriale può difendere la creazione anche mediante prove indiziarie

La Cassazione puntualizza che si applica la restituzione (cosiddetta "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cosiddetta "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21832/21. I Supremi giudici sono arrivati a queste conclusioni ripercorrendo l'iter storico e giurisprudenziale in materia.

L'inadeguatezza delle misure. Secondo la Corte era opinione largamente diffusa che le regole dell'illecito aquiliano, fossero gravemente inadeguate e sostanzialmente inefficaci in quanto prive di una reale capacità dissuasiva e deterrente. Ciò secondo la dottrina comportava una sistematica sottovalutazione del danno risarcibile nelle controversie in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale. Molti commentatori, peraltro, hanno osservato criticamente che il contraffattore, nella peggiore delle ipotesi, all'esito del giudizio risarcitorio, rischiava solo di dover pagare una parte dei profitti realizzati illegittimamente o di dover versare al titolare del diritto solamente il corrispettivo teorico di un contratto di licenza che non era mai stato stipulato. In particolare con la direttiva Ue 48/2004/Ue attuata con il Dlgs n. 140/2006 la tutela della proprietà industriale deve essere considerata un elemento essenziale per il successo del mercato interno, importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità. In assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto di proprietà intellettuali, l'innovazione e la creazione sono scoraggiati e gli investimenti si contraggono. Dopo aver chiarito, quindi, i limiti dell'an del quantum del risarcimento nei confronti del soggetto che per primo ha inventato e messo sul mercato il bene, la Cassazione ha espresso un secondo principio di diritto.

Principio di diritto. E così "In tema di proprietà industriale l'onere della prova circa la sussistenza della contraffazione di un diritto di privativa, ai sensi dell'articolo 121, del codice della proprietà industriale, grava sul titolare del diritto violato provare l'illecito. A tal fine il titolare del diritto può avvalersi di tutti gli strumenti probatori e cautelari e ricorrere altresì alla prova indiziaria e presuntiva".

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