Famiglia

Il trasferimento del minore con la madre non richiede il preventivo consenso del padre

L'allontanamento era legato al nuovo lavoro della madre

di Giampaolo Piagnerelli

Non occorre il placet del padre per il trasferimento del figlio in altro comune con la madre. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 27160/20.

La vicenda. Nel caso concreto i Supremi giudici sono stati chiamati a dare un giudizio di legittimità sulla regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento nonchè di mantenimento di un figlio nato da una relazione tra il padre ricorrente e la madre. Il figlio era stato riconosciuto da entrambi i genitori e il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo e solo in via subordinata condiviso, rilevando che la madre aveva trasferito la residenza anagrafica in un Comune nei pressi di Bergamo. Il tutto era avvenuto senza il preventivo consenso del padre nonostante il Tribunale di Lodi avesse affidato il figlio in modo condiviso con collocamento presso la madre.

La Cassazione ha rilevato che la mancanza del consenso dell'altro genitore al trasferimento non è elemento rilevante nel momento che ciascuno dei genitori vanta un diritto costituzionalmente garantito a determinare la residenza nel luogo ritenuto più opportuno (ex articolo 16 della Costituzione), il tutto naturalmente sempre tenendo presente il primario diritto al benessere del figlio. In caso di genitore collocatario, il trasferimento consequenziale del figlio minore non è di per sé atto illegittimo ove non sia diretto all'esclusivo scopo di allontanare la prole dall'altro genitore.

Le esigenze lavorative. Nella specie il trasferimento è stato dettato da esigenze lavorative, abitative e relazionali (nuovo lavoro con sede differente dalla precedente) che hanno tenuto conto anche della residenza del padre del minore.

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