Lavoro

Il trattamento di dati relativi allo stato vaccinale anti Covid-19 nel contesto lavorativo: le FAQ dell'Autorità Garante

Le FAQ hanno l'obiettivo di supportare i datori di lavoro nella corretta applicazione della normativa in vigore derivante dal combinato disposto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, della disciplina in materia di salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e della normativa emergenziale

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di Vittorio De Luca, Martina De Angeli*


Il 17 febbraio 2021 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (l'"Autorità") ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le FAQ ("Frequently Asked Questions") riguardanti il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.

L'Autorità ha innanzitutto chiarito che il datore di lavoro non rientra tra i soggetti legittimati a chiedere ai dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o comunque una copia dei documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Secondo l'Autorità un siffatto trattamento di dati personali sanitari da parte del datore di lavoro non sarebbe consentito né dalle vigenti disposizioni emergenziali né dalla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro, ad oggi contenuta nel "Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza Sul Lavoro" ("D.Lgs. 81/2008").

Le FAQ chiariscono che nel contesto lavorativo neppure il consenso dello stesso lavoratore legittima tale trattamento; il consenso, in tal caso, non può costituire una valida condizione di liceità. Ciò in ragione dello squilibrio e dell'assenza di parità nel rapporto tra il datore di lavoro, titolare del trattamento, e il lavoratore, interessato, i quali non assicurano la libertà di espressione del consenso eventualmente prestato dal lavoratore stesso (sul punto cfr. considerando 43 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

Allo stesso modo, a parere dell'Autorità, il datore di lavoro non può chiedere al Medico Competente di condividere l'elenco dei nominativi dei dipendenti che abbiano aderito alla campagna vaccinale in corso.

E' il Medico Competente il solo soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori, tra i quali rientrano, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica, anche le eventuali informazioni relative alla vaccinazione dei lavoratori medesimi.

Le sole informazioni che possono essere conosciute dal datore di lavoro sono circoscrivibili al giudizio di idoneità alla specifica mansione assegnata al lavoratore e le eventuali prescrizioni o limitazioni individuate per lo stesso al fine di tutelare e garantire la sua salute e sicurezza nel contesto lavorativo (cfr. articolo 18, comma 1, lett. c) e bb) d.lgs. 81/2008).

Inoltre, viene chiarito che, in base all'attuale quadro normativo, il datore di lavoro non può chiedere ai lavoratori, come condizione potestativa per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni, di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19.

Sul punto l'Autorità ribadisce che, in presenza di un'eventuale esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro (come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevato per pazienti e lavoratori), si applicano le misure speciali di prevenzione e controllo previste per gli ambienti lavorativi considerati maggiormente a rischio (cfr. articolo 279, Titolo X, d.lgs. n. 81/2008).

In tale quadro, solo il Medico Competente, chiariscono le FAQ, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei lavoratori e, qualora necessario, tenerne conto in sede di valutazione della loro idoneità alla specifica mansione assegnata.

Nel far ciò il Medico Competente deve valutare (i) l'efficacia e l'affidabilità scientifica del vaccino, (ii) lo specifico contesto lavorativo nel quale opera il lavoratore interessato nonché (iii) le indicazioni di volta in volta fornite dalle competenti autorità sanitarie.

Il datore di lavoro deve, invece, limitarsi ad adottare le misure protettive particolari indicate dal Medico Competente qualora sussistano ipotesi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità così come previsto dalla normativa attualmente applicabile. Normativa che, tra l'altro, affida al Medico Competente il compito di fornire ai lavoratori adeguate informazioni (i) sul controllo sanitario a cui sono sottoposti, (ii) sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta un rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nonché (iii) su vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione (cfr. articoli 279, 41 e 42 del d.lgs. n. 81/2008).

Le FAQ, come chiarito dalla stessa Autorità, hanno l'obiettivo di supportare i datori di lavoro nella corretta applicazione della normativa in vigore derivante dal combinato disposto (i) delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, (ii) della disciplina in materia di salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e (iii) della normativa emergenziale, affinché il datore di lavoro non effettui trattamenti dei dati personali dei dipendenti illeciti o discriminatori. Quanto illustrato, in attesa di un intervento del legislatore che eventualmente imponga l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni e mansioni.

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*De Luca & Partners

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