Società

Il trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC) alla luce delle modifiche alla Capital Requirements Regulation

L'articolo 132 (Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC) del Regolamento UE 2013/575 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) come modificato dal Regolamento UE 2019/876 del 20 maggio 2019 e la cui entrata in vigore è prevista per il 28 giugno 2021, ridefinisce il trattamento delle esposizioni detenute dai sottoscrittori delle quote di un Organismo di Investimento Collettivo (OIC).

di Roberto Bramato*

L'articolo 132 (Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC) del Regolamento UE 2013/575 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) come modificato dal Regolamento UE 2019/876 del 20 maggio 2019 e la cui entrata in vigore è prevista per il 28 giugno 2021, ridefinisce il trattamento delle esposizioni detenute dai sottoscrittori delle quote di un Organismo di Investimento Collettivo (OIC).

In particolare, il paragrafo 2 del richiamato articolo stabilisce quali siano le metodologie utilizzabili nel calcolo degli importi ponderati per il rischio delle "esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC", individuandole nelle seguenti (in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 132 bis):

- Look-through: i sottoscrittori, al verificarsi delle previste condizioni, possono prendere in considerazione le diverse esposizioni (del Fondo di Investimento) per calcolare l'importo complessivo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, a partire dalle singole posizioni sottostanti "come se fossero detenute direttamente";

- Regolamento di gestione: i sottoscrittori che non ricorrono al metodo look-through "possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente";

- Fall-back: alternativamente alle due metodologie precedenti, qualora i sottoscrittori non possano ricorrere alle stesse, allora "attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1250%" all'esposizione"

Oltre quanto precede, sulla base del contenuto dell'articolo 132 paragrafo 4, i sottoscrittori che "non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte" le specifiche condizioni previste proprio dall'articolo 132 paragrafo 4. I soggetti che ricorrono a questa tipologia di approccio "moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2", salvo che abbiano "accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo".

In particolare, il ricorso alle predette metodologie può essere effettuato quando siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettere a), b), c), ed inerenti

- alla tipologia di OIC di cui si sottoscrivono le quote;
- alle informazioni contenute dal prospetto dell'OIC (ovvero da documento equivalente;
- ai requisiti che devono soddisfare le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC.

Con specifico riferimento alle condizioni di cui sopra, si richiama l'attenzione su come sia previsto che, per i sottoscrittori che ricorrono al metodo look-through, "le informazioni sulle esposizioni sottostanti" siano "verificate da un terzo indipendente", soggetto che potrebbe essere rappresentato da una società di revisione specializzata in attività di verifica di siffatta tipologia.

Alla luce di quanto precede, dunque, il ricorso al look-through avrà come presupposto per la sua applicazione quello dello sviluppo e della condivisione di uno strutturato processo che preveda set informativi e flussi informativi da scambiarsi con le frequenze previste e che coinvolga i sottoscrittori, la Società di Gestione dell'OIC nonché il soggetto ‘Terzo Indipendente' che certificherà le informazioni.

a cura di Roberto Bramato, Senior Manager Advisory Risk & Compliance presso BDO Italia SpA

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