Bocciato il ricorso di Ryanair: sì all’aiuto di Stato del Portogallo alla Tap
La misura è legittima nell’ottica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato concessi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
Il ricorso della Ryanair contro la decisione della Commissione (Ue) 2022/763 del 21 dicembre 2021, che approva un aiuto per la ristrutturazione dell’importo di 2,55 miliardi di euro che il Portogallo ha concesso alla Tap è stato respinto dal Tribunale Ue con la sentenza sulla causa T-458/22.
Il 10 giugno 2021 il Portogallo ha notificato alla Commissione europea la sua intenzione di concedere alla Tap (vale a dire l’unità economica composta dalla Transportes Aéreos Portugueses Sgps, e dalla Transportes Aéreos Portugueses Air Portugal nonché dalle entità controllate da queste ultime due.) un aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
L’aiuto finito sub iudice era composto da una garanzia di prestito e da una misura di ricapitalizzazione e implicava altresì la conversione di un prestito statale in capitale proprio.
L’antefatto
Tale misura è stata preceduta da una misura di salvataggio a favore della Tap Sgps sotto forma di prestito per un importo massimo di 1,2 miliardi di euro, notificata dal Portogallo alla Commissione nel giugno 2020. La misura è stata autorizzata dalla Commissione in una decisione del 10 giugno 2020. E poiché tale decisione è stata annullata dal Tribunale con sentenza sulla causa T-465/20 del 19 maggio 2021, Ryanair contro Commissione (nota come Tap Covid-19), il 16 luglio 2021 la Commissione ha adottato una nuova decisione che approvava l’aiuto. Quest’ultima decisione è stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale, presentato dalla Ryanair, che è stato respinto con sentenza sulla causa T-743/21 del 5 febbraio 2025, Ryanair contro Commissione (nota come Tap II aiuto per il salvataggio Covid-19). La Ryanair ha presentato ricorso ancora pendente dinanzi alla Corte di giustizia contro tale sentenza (causa C-291/25 P) affermando che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in un manifesto snaturamento dei fatti e in un difetto di motivazione nell’interpretare il punto 22 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
Dopo aver esaminato la compatibilità di tale misura con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione ha adottato, il 21 dicembre 2021, una decisione in cui ha ritenuto che la misura in questione costituisse un aiuto di Stato, pur essendo compatibile con il mercato interno. L’importo totale della misura autorizzata ammontava a 2,55 miliardi di euro. La Ryanair ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare quest’ultima decisione della Commissione.
Il Tribunale con la sentenza di oggi ha respinto il ricorso della Ryanair.
L’ok del Tribunale Ue alla Commissione europea
Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia dimostrato che la Tap fosse legittimata a beneficiare di un aiuto per la ristrutturazione.
Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione ha correttamente ritenuto che la misura rispondesse a un obiettivo di interesse comune e fosse necessaria, adeguata e proporzionata, in conformità agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Secondo il Tribunale, la Commissione ha presentato una serie di indizi che dimostrano che l’accesso a un finanziamento di entità sufficiente sui mercati senza la concessione di un aiuto di Stato non era né possibile né plausibile per la Tap e che non esistevano alternative alla misura in questione per evitare l’uscita dal mercato della Tap. La necessità della misura è stata quindi dimostrata secondo i giudici Ue.
Il Tribunale respinge anche le allegazioni della Ryanair secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che il piano di ristrutturazione fosse realistico, coerente, di ampia portata e idoneo a ripristinare la redditività a lungo termine della Tap, in violazione degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
Non si poteva inoltre contestare alla Commissione di aver effettuato un esame incompleto degli effetti negativi della misura di aiuto in questione. I principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento non sono stati neanch’essi violati. Il Tribunale respinge anche l’allegazione della Ryanair secondo cui la decisione non era sufficientemente motivata.
Infine il Tribunale afferma che la Commissione ha esaminato se il piano di ristrutturazione consentisse di ripristinare la redditività della Tap rievando anche che il termine da quattro a cinque anni per la ristrutturazione non infrange gli orientamenti da applicare dando rilievo anche al contesto in cui la Commissione ha autorizzato la misura (dicembre 2021) periodo segnato dalle conseguenze della pandemia di covid-19 e dalle relative restrizioni di viaggio.







