Il Tribunale di Spoleto esclude l'applicabilità agli enti dell'istituto della messa alla prova
Per comprendere più a fondo i nodi del dibattito è utile richiamare in primo luogo le tesi negative già sostenute, tra gli altri, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Bologna. La Corte lombarda, in particolare, con ordinanza del 27 Marzo 2017, ha negato potersi applicare analogicamente l'istituto de quo al processo a carico degli enti
La recente pronuncia del Tribunale di Spoleto (ordinanza del 21 aprile 2021), si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sorto sull'applicabilità, alle persone giuridiche "imputate" ai sensi del D.lgs. 231/2001, della "sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato" disciplinata nel codice di rito agli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e s. c.p.p.
Come è noto, la giurisprudenza prevalente si è mostrata tradizionalmente restia ad estendere l'applicabilità del predetto rito speciale alle persone giuridiche, anche se nel panorama giurisprudenziale non mancano pronunce più possibiliste.
Per comprendere più a fondo i nodi del dibattito è utile richiamare in primo luogo le tesi negative già sostenute, tra gli altri, dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Bologna. La Corte lombarda, in particolare, con ordinanza del 27 Marzo 2017, ha negato potersi applicare analogicamente l'istituto de quo al processo a carico degli enti.
Sulla stessa linea l'orientamento del Tribunale di Bologna che con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2020, ha ritenuto inapplicabile alle persone giuridiche la sospensione del procedimento con messa alla prova, in quanto il rito in questione risulterebbe modellato sulla figura dell'imputato persona fisica e ciò alla luce delle finalità meramente rieducative dello stesso.
In direzione opposta si è pronunciato recentemente il G.I.P. del Tribunale di Modena che, con la sentenza del 21 settembre 2020, ha, invece, aperto alla possibilità per l'ente di avvalersi del rito speciale. Con la predetta pronuncia il Giudice aveva, infatti, accolto favorevolmente la volontà dell'ente istante, avendo preventivamente verificato la possibilità che l'ente potesse elidere le conseguenze negative discese dalla contestazione e la concreta capacità dello stesso di eliminare gli effetti negativi dell'illecito tornando ad operare nella piena legalità.
In particolare, il G.I.P. ammetteva l'accesso al rito ritenendo applicabile il principio di eterointegrazione normativa. In sostanza, la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, di cui agli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e s. c.p.p. risulterebbe applicabile in forza del rinvio generale operato dagli artt. 34 e 35 del D.lgs. 231/2001, pur con il limite della compatibilità oggettiva tra le disposizioni.
La recente pronuncia del Tribunale di Spoleto si è, tuttavia, inserita nel solco già tracciato dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Bologna.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto che il rito della "messa alla prova" non sia compatibile con la fisionomia e con gli scopi del processo a carico degli enti. In particolare, analizzando l'istituto sotto il profilo sostanziale, il Tribunale ha ritenuto di evidenziare come le norme che disciplinano la sospensione del procedimento con messa alla prova non siano espressamente richiamate dagli artt. 34 e 35 del D.lgs. 231/2001. Tali disposizioni, infatti, osserva il Giudice, si limitano a rinviare genericamente alle "disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili". Se pertanto, in linea teorica, si potrebbe ricorrere allo strumento dell'interpretazione analogica, il Tribunale di Spoleto respinge questa possibilità, ritenendo come in questo caso non sarebbero chiari i requisiti oggettivi di ammissibilità per l'applicazione del rito.
Il Tribunale di Spoleto ha poi evidenziato, a ulteriore sostegno della tesi prospettata, come l'estensione dell'accesso alla messa alla prova all'imputato persona giuridica finirebbe per sovrapporsi al sistema premiale già previsto dall'art. 17, D.lgs. 231/2001, disincentivandone il ricorso.
Pur a fronte di questa ulteriore presa di posizione è ragionevole ritenere che il dibattito giurisprudenziale sia destinato a proseguire. Se da un lato, le argomentazioni a sostegno della tesi sfavorevole sembrano cogliere nel segno laddove lamentano la mancanza di criteri oggettivi cui eventualmente ancorare la decisione sull'accoglimento della richiesta dell'ente di beneficiare dell'istituto della messa alla prova; d'altra parte, peraltro, non possono ignorarsi le aspettative di apertura e progressiva "modernizzazione" del "micro-sistema 231". Al riguardo, a parere di chi scrive, è auspicabile una presa di posizione del legislatore, che vada a colmare una lacuna legis che genera un contrasto forse componibile solo con il ricorso allo strumento normativo e ciò anche in vista di quella complessiva revisione del sistema 231 che da tempo, da più parti, si attende.
*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e del Dott. Stefano Cancellario (Studio Legale Ventimiglia)