Comunitario e Internazionale

Il tribunale Ue respinge il ricorso contro la denominazione registrata “Halloumi”

Per il noto e tipico formaggio di Cipro la decisione ha confermato la legittimità del marchio distintivo Ue anche in assenza di una norma di produzione nazionale preesistente

immagine non disponibile

Il Tribunale ha respinto un ricorso che era stato proposto per l’annullamento della registrazione della denominazione «Halloumi» come Dop. La decisione a favore del marchio distintivo cipriota è contenuta nella sentenza sulla causa T-361/21.

Il caso 
Nell’aprile 2021, su richiesta delle autorità cipriote, la Commissione europea ha registrato come denominazione di origine protetta (DOP) la denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim».
L’Halloumi è un formaggio cipriota con odore e sapore caratteristici. È fabbricato con latte di pecora o di capra, o una miscela di entrambi, con o senza latte vaccino. Ha la proprietà di non fondere ad alta temperatura. La Papouis Dairies Ltd, una società cipriota, e altre persone avevano chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare il regolamento di esecuzione della Commissione su tale registrazione. Ma il ricorso è stato integralmente respinto.

La decisione
Il Tribunale Ue, nell’esaminare se la registrazione come DOP soddisfi il diritto dell’Unione, fa rilevare che la Commissione europea non è tenuta a verificare se il metodo di ottenimento del prodotto, descritto nella domanda di registrazione, sia conforme a una norma di produzione nazionale preesistente. In ogni caso, la domanda di registrazione per il formaggio halloumi non è in contrasto con la norma di produzione nazionale preesistente.

Il Tribunale sottolinea che tale norma non esclude che la proporzione di latte caprino o di pecora o della loro miscela in tale formaggio sia superiore alla proporzione di latte vaccino.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la Commissione non avrebbe svolto un’analisi adeguata del mercato della produzione dell’halloumi e della situazione delle imprese che commercializzano tale prodotto.

Infine, il Tribunale rileva che l’annullamento da parte di un giudice nazionale di un atto adottato dalle autorità dello Stato membro interessato nell’ambito della fase nazionale del procedimento di registrazione, intervenuto dopo la registrazione della denominazione, sebbene debba indurre la Commissione a stabilire le conseguenze da trarre da un tale annullamento, non comporta ipso iure la nullità dell’atto di registrazione adottato dalla Commissione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©