Il trust e i creditori del disponente, tutela dei creditori prevista dal codice civile
Con l'introduzione dell'art. 2929 bis c.c. sul piano processuale si è avuto un significativo cambiamento circa l'onere probatorio ed il soggetto sul quale lo stesso ricade
Una delle ragioni per le quali viene costituito un trust è quella di assicurare che i beni conferiti siano destinati al soddisfacimento di una determinata finalità che il Disponente si prefigge di raggiungere.
Per tale motivo dal momento del perfezionamento del trust i suddetti beni non sono più di sua proprietà.
Gli stessi passano nella sfera giuridica del trustee il quale però li amministra secondo le modalità previste dal trust e nell'ottica del perseguimento dello scopo indicato dall'atto costitutivo.
Per tale motivo tali beni rimangono separati e distinti dai beni di spettanza del trustee e non possono essere aggrediti dai creditori personali dello stesso.
Infine, posto che i beni in questione sono vincolati al raggiungimento dell'utilità per la quale il trust è stato costituito, gli stessi non entrano neppure nel patrimonio dei beneficiari del trust stesso se non nel momento in cui questo viene sciolto per la realizzazione della finalità voluta dal Disponente.
Da quanto sopra esposto emerge con chiarezza che uno degli effetti specifici collegati alla costituzione di un trust è quello di "segregare" i beni conferiti al trust in modo che non siano più aggredibili da creditori del Disponente proprio perché la costituzione del trust può andare a pregiudicare le ragioni dei creditori del Disponente, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la proposizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. anche per quanto riguarda l'atto istitutivo del trust.
In tal senso si sono infatti espresse: Cass. 15/04/2019 n.10498; Cass. 25926/2019; Cass. 24212/2019 e Cass. 13883 del 06/07/2020 .
Appare però evidente che la necessità per il creditore di proporre preventivamente un'azione revocatoria con riguardo all'atto istitutivo del trust onde ottenere una pronuncia giudiziaria di accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti del trust stesso prima di poter procedere all'esecuzione forzata sui beni conferiti andava di fatto ad aggravare significativamente la sua posizione e la possibilità pratica di soddisfare il credito.
Proprio in considerazione di tali difficoltà il legislatore, con il D.l. 27/06/2015 n.132, convertito nella legge 06 Agosto 2015 n.132, ha fortemente innovato la materia agevolando di fatto il recupero dei crediti da parte dei creditori del Disponente in modo molto incisivo.
Con il decreto ora citato è stato infatti introdotto l'art. 2929 bis del Codice Civile che espressamente prevede "Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa".
La tutela del creditore trova quindi un'attuazione molto più agevole perché, a condizione che egli agisca esecutivamente entro un anno dalla trascrizione dell'atto istitutivo del trust, egli non dovrà più affrontare i tempi ed i costi necessariamente collegati all'introduzione dell'azione revocatoria per poter aggredire i beni conferiti in trust per soddisfare il suo credito.
Ovviamente il legislatore si è preoccupato di considerare anche le contrapposte esigenze del debitore che ha interesse a mantenere il vincolo.
Proprio per tale motivo al terzo comma dell'articolo citato è stata prevista la specifica facoltà per il debitore di apporre le proprie ragioni alle pretese creditorie vantate nei suoi confronti eccependo la mancata osservanza dei presupposti specificatamente indicati dal primo comma come condizione dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore, l'inesistenza di un pregiudizio per il medesimo e la mancanza di conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato.
Resta però il fatto che con l'introduzione dell'art. 2929 bis c.c. sul piano processuale si è avuto un significativo cambiamento circa l'onere probatorio ed il soggetto sul quale lo stesso ricade.
Infatti mentre prima dell'introduzione dell'ora citata norma codicistica il creditore per poter soddisfare le proprie ragioni di credito aveva l'onere di dimostrare nell'ambito dell'azione revocatoria che l'atto istitutivo del trust andava a pregiudicare la soddisfazione del credito vantato e che tale pregiudizio era noto al Disponente, a seguito di quanto stabilito dall'art. 2929 bis c.c., sarà il debitore Disponente a dover dare prova, qualora intenda contrastare le pretese creditorie vantate nei suoi confronti, del fatto che la costituzione del trust non arreca pregiudizio ai diritti del creditore e che egli non aveva conoscenza del pregiudizio arrecato.
Quindi di fatto la norma in questione ha introdotto un'inversione dell'onere probatorio e si presenta fortemente limitativa delle finalità per le quali il trust viene normalmente costituito anche se ovviamente secondo l'intento del legislatore è stato concepito a tutela dei principi di correttezza e buona fede ai quali si ispira ovviamente il nostro ordinamento.
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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati