Famiglia

Il trust nei rapporti con i terzi, il ruolo ed i poteri del trustee

Secondo la giurisprudenza della Corte il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al Trustee

di Marzia Baldassarre *

Una questione pratica che può facilmente venire in essere nella gestione materiale dell'attività del Trust è quello dell'individuazione, sia sotto il profilo della legittimazione attiva che sotto il diverso aspetto della legittimazione passiva, del soggetto al quale spetta materialmente l'esercizio dei diritti.

La questione è stata più volte affrontata in giurisprudenza.
Significativa al riguardo sono state due pronunce della Suprema Corte e cioè la n.25800 del 22/12/2015 e la n.2043 del 27/01/2017 che hanno individuato con precisione quella che è la reale natura del Trust.

Secondo la giurisprudenza della Corte il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al Trustee.

Il ruolo del Trustee è specificatamente definito dall'art.2 della Convenzione dell'Aja del 01/07/1985, resa esecutiva in Italia con la legge n.364 del 16/10/1989, che prevede che al Trustee è demandato il compito di "amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del Trust e secondo le norme imposte dalla legge al Trustee".

Di conseguenza il Trustee è l'unica persona di riferimento con i terzi in quanto dispone in via esclusiva del patrimonio vincolato alla destinazione individuata dal Trust.

Inoltre, considerato che il Trust non ha come effetto proprio quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad una precisa finalità (Cass. 09/05/2014 n.10105) il Trustee non agisce quale legale rappresentante del Trust ma quale soggetto che dispone in proprio del diritto (Cass. 18/12/2015 n.25478 e Cass. 20/02/2015 n.3456).

Tale affermazione di principio ha dei rilievi pratici. Così ad esempio la pubblicità del Trust può avvenire unicamente mediante trascrizione in favore del Trustee (Corte Appello Trieste, sez. I, n.61 del 30/07/2014).

Le quote di partecipazione societaria risultano intestate al Trustee. Ancora, il ricorso per Cassazione proposto nei confronti di un Trust in persona del suo legale rappresentante presenta un difetto strutturale che può essere sanato esclusivamente con la costituzione del Trustee come soggetto che dispone del diritto.

In tale ottica poi, si è, come detto, orientata la Suprema Corte con la richiamata pronuncia n.2043 del 27/01/2017 che si è occupata di una questione relativa alla verifica della legittimità di un pignoramento immobiliare operata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione dando soluzione alla questione di quale sia il soggetto nei cui confronti debba essere proposta l'azione esecutiva in caso di beni conferiti in Trust.

Nella motivazione della sentenza ora citata vengono espressamente riportati i seguenti principi:

A. "Quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi: e l'applicazione di tale pacifica conclusione della giurisprudenza di questa Corte al campo delle esecuzioni civili porta all'ulteriore corollario che i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall'espressa spendita di tale qualita', relegando ad una valutazione di mera opportunita' – e quindi di mera facoltativita' – un'apposita menzione dell'appartenenza di quelli ad una massa separata o segregata, quale in genere viene ricostruito il patrimonio che il trust compone."

"Al contrario, un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarita' di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilita' di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che – soprattutto e per quanto rileva ai fini della proseguibilita' del relativo processo esecutivo di subire espropriazioni (cioe' coattivi trasferimenti) dei medesimi."

Il rilievo pratico della decisione in parola appare evidente sia per quanto riguarda l'interesse del creditore a proporre un'esecuzione che risulti valida e legittima, sia per quanto riguarda la possibilità per il Trust (e per esso il Trustee) di contraddire ad esecuzioni illegittimamente incardinate direttamente nei suoi confronti.

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*A cura dell'Avv Marzia Baldassarre (Professional Partner)

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