Comunitario e Internazionale

Il vettore aereo rimborsa ai viaggiatori del volo cancellato anche il costo dell’intermediario

Il fatto di consentire all’agenzia di viaggi di vendere ed emettere i biglietti in nome e per conto della compagnia aerea non consente a quest’ultima di non rimborsare il costo dell’intermediazione solo perché non conosce l’importo esatto

di Paola Rossi

La Cgue ha affermato che il rimborso al viaggiatore del costo sostenuto per un volo cancellato da una compagnia aerea di un Paese Ue deve ricomprendere anche quanto pagato a titolo di commissione all’intermediario tramite cui è stato acquistato il biglietto aereo. Così la sentenza adottata sulla causa C-45/24. E - precisa la decisione - non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto di tale commissione.

Il caso a quo

Diversi viaggiatori avevano acquistato sul portale di prenotazione di una nota agenzia di viaggi on line i biglietti aerei per un volo andata e ritorno della compagnia di bandiera olandese da Vienna a Lima. Annullati i voli il vettore olandese aveva rimborsato agli acquirenti l’importo pagato per il biglietto deducendo da esso il costo della commissione di intermediazione fatturato dall’agenzia.

I passeggeri coinvolti dalla vicenda avevano poi ceduto i propri crediti relativi al peso economico dell’intermediazione a un’associazione di consumatori perché agisse in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto al rimborso.

L’associazione davanti ai giudici austriaci ha sostenuto che il rimborso del costo dei biglietti aerei da parte della compagnia aerea dovesse includere la commissione di intermediazione fatturata ai passeggeri dall’agenzia di viaggi che aveva agito in qualità di intermediario della compagnia stessa. Quest’ultima riteneva, al contrario, di non essere obbligata a pagare la commissione di intermediazione controversa, poiché essa ne ignorava la riscossione e a maggior ragione l’importo.

Il rinvio pregiudiziale

La Corte suprema austriaca ha perciò interrogato la Corte di giustizia ricordando nel rinvio che la Corte Ue si era già pronunciata sulle commissioni di intermediazione nella definizione del perimetro del rimborso dei passeggeri aerei. E che essa aveva ritenuto che dovessero essere ricomprese le commissioni pagate per l’intermediazione a meno che esse siano state fissate all’insaputa della compagnia aerea.

Il nodo interpretativo

Va però sciolta l’interpretazione relativamente alla suddetta eccezione al diritto al rimborso anche della commissione fatturata dall’intermediario ai viaggiatori in base alla conoscenza o meno del suo importo da parte del vettore aereo.

Sul punto la Corte di giustizia precisa che, qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, scatta la presunzione che essa conosca “necessariamente” la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. E poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione.

Non è necessario che la compagnia aerea conosca l’importo esatto della commissione di intermediazione. In caso contrario, la tutela dei passeggeri prevista dal legislatore dell’Unione sarebbe indebolita e il ricorso ai servizi di un intermediario risulterebbe meno attrattivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©