Comunitario e Internazionale

Il volo anticipato di più di un'ora dal vettore aereo operativo si considera cancellato dal diritto Ue

E la compagnia può dover rispondere della compensazione pecuniaria anche se non le è stata trasmessa la prenotazione

Secondo la Corte Ue il volo aereo va considerato «cancellato» in caso di un anticipo superiore a un'ora. Le sentenze sulle cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20, sulla causa C-263/20 e C-395/20 affermano anche che, in caso di prenotazione di un volo determinato, il diritto a compensazione pecuniaria può eventualmente essere esercitato nei confronti del vettore aereo operativo anche qualora la prenotazione non gli sia stata trasmessa. Il rinvio pregiudiziale affronta, infatti, diverse controversie createsi tra passeggeri e compagnie aeree in merito alla compensazione pecuniaria dei soggetti prenotati a fronte dell'anticipazione di un loro volo.

I rinvii pregiudiziali
I giudici nazionali, austriaci e tedeschi hanno chiesto alla Corte di giustizia di chiarire a quali condizioni i passeggeri aerei possono far valere i diritti previsti dal regolamento comunitario che li prevede: in particolare, il diritto a compensazione pecuniaria (di 250, 400 0 600 euro a seconda della distanza) in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.O, come ora emerge, in caso di anticipazione più di un'ora di un volo che equivale a cancellazione.

L'anticipo equivalente alla cancellazione
Con le sue sentenze omologhe la Corte afferma che l'anticipazione superiore a un'ora equivale alla cancellazione in quanto essa è " significativa" potendo provocare gravi disagi ai passeggeri, al pari di un normale ritardo. Anche l'anticipazione - dice la Cgue - è idonea a far perdere la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di organizzare il viaggio e il soggiorno in base alle proprie legittime aspettative. Anche se prontamente informato il passeggero deve adeguarsi alla modifica di orario con possibili riflessi negativi sulle sue possibilità di fruire del volo anticipato.

La compensazione pecuniaria
Infine, chiarisce la Cgue che se l'anticipazione è significativa (superiore all'ora) e scatta il diritto del passeggero a una compensazione pecuniaria (se la modifica è comunicata tardivamente) il vettore aereo operativo deve sempre versare l'importo integrale previstao dalle norme in base alla distanza. Non è quindi legittimo se la compagnia riduce tale importo del 50% in ragione della circostanza che ha offerto al passeggero un "riavviamento" tale da consentirgli di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale.

La prenotazione
Quando viene fornita al passeggero la corretta informazione dell'anticipazione questa può costituire un'«offerta di riavviamento» dell'originaria prenotazione. La prenotazione va considerata confermata, per poter beneficiare dei diritti Ue attribuiti ai passeggeri aerei, se si è in possesso di un biglietto o se l'operatore turistico abbia trasmesso un altro titolo contenente gli estremi di un volo determinato, individualizzato con l'indicazione di luoghi e orari di partenza e di arrivo e con il numero di volo.
E non rileva se l'operatore abbia o meno ricevuto conferma, da parte del vettore aereo operativo, degli orari di partenza e di arrivo. In quanto il passeggero non ha l'obbligo di procurarsi informazioni sui rapporti tra operatore e vettore.
Però nell'ipotesi in cui il vettore aereo operativo sia tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in forza del regolamento a causa della condotta dell'operatore turistico, tale vettore ha la possibilità di chiedere a quest'ultimo il risarcimento dei danni sopportati.

La mancata informazione
Il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario dev'essere considerato come "non informato" della cancellazione di tale volo qualora - sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l'informazione all'intermediario (comprese le piattaforme elettroniche) almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto - l'intermediario non informi il passeggero di tale cancellazione entro il termine richiesto e il passeggero non abbia espressamente autorizzato l'intermediario a ricevere l'informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo. Il rispetto dell'obbligo di informare in tempo utile il passeggero della cancellazione del suo volo deve essere valutato esclusivamente alla luce del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei e non alla luce della direttiva sul commercio elettronico, conclude la Cgue.

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