IL VOTO DELL'ASSEMBLEA SUL TETTO DA RIFARE
L’amministratore non può disporre i lavori di cui parla il lettore, stante il disposto dell’articolo 1135, secondo comma, del Codice civile, per il quale «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».A nostro giudizio, alla specie torna applicabile l’articolo 1105, ultimo comma, per il quale «se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».Occorre tuttavia – prima di ricorrere al giudice, in sede di volontaria giurisdizione – che l’assemblea con formale delibera neghi, espressamente o di fatto, l’esecuzione dei lavori, tenendo presente che per la tutela preventiva dei danni ci sembra assai più complicato ricorrere all’azione contenziosa di danno temuto, a norma dell’articolo 1172 del Codice civile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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