Illecito disciplinare per l'avvocato che riceve l'assegno dalla parte soccombente e lo versa sul proprio conto
In un secondo momento il legale ha provveduto a restituire al cliente solo una parte di quanto ricevuto in quanto il resto veniva trattenuto come somma del proprio onorario
L'avvocato non può depositare sul proprio conto la somma corrisposta al cliente dalla parte soccombente e procedere successivamente attraverso una compensazione a trattenere il proprio onorario. La Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 11168/22 ha chiarito che l'illecito è consistito nel trattenimento del denaro che il legale aveva ricevuto in nome e per conto del cliente. Quindi la condotta sanzionata non si esaurisce nella semplice percezione di quanto avuto, ma ricomprende il comportamento protrattosi nel tempo, consistente nell'avere l'avvocato mantenuto nella propria disponibilità un importo che, invece, doveva immediatamente essere consegnato al cliente.
Il precedente. Sul punto i Supremi giudici hanno richiamato un precedente (sentenza n. 5200/2019) secondo cui l'avvocato che si appropri dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua spettanza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme che egli deve avere.
Alla luce di quanto detto la Cassazione ha ritenuto legittima la comunicazione del 6 agosto 2021 dall'ordine degli avvocati di Venezia con cui veniva applicata all'avvocato la sospensione dell'attività per due mesi e un giorno.