Amministrativo

Illegittima l'interdittiva antimafia a persona fisica slegata da qualsiasi attività imprenditoriale

Le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano solo soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli "operatori economici"

di Simona Gatti

Illegittima l'interdittiva antimafia emessa nei confronti di una persona fisica che non svolge alcuna attività imprenditoriale. Lo ha stabilito il Tar di Reggio Calabria con la sentenza del 3 gennaio 2022 n. 3.

I giudici amministrativi come prima cose hanno ricordato che il sistema della documentazione antimafia, previsto dal Dlgs n. 159/11 (noto come Codice antimafia), si basa sulla distinzione tra le fondamentali misure di prevenzione amministrative: le comunicazioni antimafia, richieste per l'esercizio di attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e le informazioni antimafia, che riguardano i rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (ad esempio contratti pubblici, concessioni e finanziamenti).
In particolare l'accertamento antimafia sulla persona fisica (direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore) è sempre funzionale a una valutazione di permeabilità criminosa dell'impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un'autorizzazione o di contrattare con la Pa oppure, come nel caso esaminato, l'iscrizione a un Albo (l'Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Il Tar inoltre riprende quello aveva stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il 6 aprile 2018 con la sentenza n. 3: " l'informazione interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost.; costituisce una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto l'interdittiva esclude, che [solo] un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come "affidabile") e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge". Ciò significa - conclude il tribunale amministrativo calabrese - che le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano solo soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli "operatori economici", comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, associazioni) ovvero a quella delle ditte individuali, quando la ditta coincide con la persona fisica. Non si rinviene, invece, nella normativa, il riferimento all'adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da qualsiasi attività imprenditoriale. Il motivo sta nella specifica funzione assolta dall'accertamento antimafia sulla persona fisica: misurare il grado di probabile inquinamento mafioso dell'impresa in cui essa risulta inserita o collegata al punto da impedire a quest'ultima di avere rapporti con la Pa o di ottenere "iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati".

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