Amministrativo

Illegittima la multa fissa di 50.000 euro per i titolari di sale giochi che non " mettono in guardia" sulla ludopatia

Per la Corte costituzionale sentenza 185/2021 è compito del legislatore stabilire una nuova sanzione con i relativi limiti minimo e massimo.

di Simona Gatti

Illegittima la multa fissa di 50.000 euro per i concessionari del gioco e i titolari di sale giochi e scommesse che non " mettono in guardia "in modo esplicito i clienti sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia). Lo si legge nella sentenza n. 185 depositata oggi dalla Corte Costituzionale. Per i giudici delle leggi è compito del legislatore stabilire una nuova sanzione nel rispetto della Costituzione, con i relativi limiti minimo e massimo.

La norma censurata è il sesto comma, secondo periodo, dell'articolo 7, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012 che punisce indistintamente l'inosservanza degli obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione di targhe e materiale informativo delle Asl - con una sanzione severa e non modulabile dall'autorità amministrativa e dal giudice in base alle circostanze del singolo caso.

Il caso specifico riguardava il titolare di un bar, in cui era presente un unico apparecchio da gioco, che si era visto infliggere una sanzione di 50.000 euro per non aver esposto una targa sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo, pur avendo adempiuto correttamente gli altri obblighi posti a suo carico per la prevenzione delle ludopatie.

Secondo la Corte, attribuire al giudice un margine di discrezionalità nella gradazione delle sanzioni – penali, ma anche amministrative – rappresenta la naturale attuazione di principi costituzionali, a cominciare da quello di eguaglianza.
Nel caso esaminato invece, la fissità della sanzione impedisce di tener conto della diversa gravità dei singoli illeciti, che dipende dall'ampiezza dell'offerta di gioco e dal tipo di violazione commessa. Per quanto riguarda le inadempienze relative alle sale giochi, la gravità varia secondo la dimensione e l'ubicazione della sala, il grado di frequentazione, il numero di apparecchi da gioco e il carattere totale, o solo parziale, dell'inosservanza degli obblighi. Quindi l'applicazione di una multa fissa può essere sproporzionata rispetto all'illecito commesso e, quindi, costituzionalmente illegittima.

La Consulta ricorda infine che nell'attuale sistema non esiste una sanzione che possa essere sostituita dalla Corte costituzionale a quella dichiarata illegittima, considerata la non assimilabilità delle condotte sanzionate, ma ciò non impedisce la dichiarazione di incostituzionalità, che, in linea generale, non è preclusa dal fatto che poi ci sia un vuoto di disciplina. Per questo tocca al legislatore intervenire e colmare la lacuna. Il principio vale anche quando le questioni riguardano il trattamento sanzionatorio, a meno che l'eliminazione pura e semplice della norma sanzionatoria provochi «insostenibili vuoti di tutela»: come, ad esempio, una menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per la società rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali. Solo in questi casi diventa indispensabile individuare subito soluzioni sanzionatorie sostitutive. Un'ipotesi che non ricorre nel caso in esame: la Corte pertanto chiede che la sanzione venga rimossa e che il legislatore ne stabilisca una nuova.

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