Amministrativo

Illegittima l'ordinanza che consente il rientro in regione solo a chi ha in quel territorio il proprio medico di base

Per il Tar di Firenze, sentenza 334/2021, il provvedimento non è stato emanato in seguito all'aggravamento del rischio sanitario e nessuna nuova urgenza ha giustificato una ulteriore limitazione della circolazione delle persone

di Simona Gatti



Illegittima l'ordinanza del Presidente della Toscana che consente il rientro in regione solo a coloro che hanno in quel territorio il proprio medico di base. Per il Tar di Firenze, sentenza 334/2021, il provvedimento non è stato emanato in seguito all'aggravamento del rischio sanitario e nessuna nuova urgenza ha giustificato una ulteriore limitazione della circolazione delle persone.

L'obiettivo della misura è chiaro e consiste nell'evitare un sovraccarico del servizio sanitario regionale, in quanto le persone ospiti nelle seconde case con necessità di farsi visitare o curare sarebbero costrette a rivolgersi direttamente al pronto soccorso dell'ospedale di zona.
Ma nell'ambito della gestione della pandemia da Covid, il Tar ricorda, che è lo Stato ad avere la competenza esclusiva sulle disposizioni che intervengono nella vita delle persone, come gli spostamenti e i viaggi. Pertanto le eventuali limitazioni, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito che riguarda la libera circolazione, "devono essere adottate con ordinanza regionale solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree, e sempre che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell'adozione di un nuovo D.p. c.m. e giustificati dall'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ovvero dalla necessità di fronteggiare situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario proprie della Regione interessata".

Nell'ordinanza regionale n. 3 del 22 gennaio 2021 il Presidente della Giunta ha invece introdotto una disciplina che di fatto deroga la regolazione degli spostamenti verso le seconde case stabilita dal Governo centrale, senza nessuna motivazione e senza che sia stata condotta una preliminare istruttoria sull'evoluzione in ambito regionale della situazione sanitaria o sul raggiungimento di soglie di rischio tali da imporre altri blocchi e chiusure. Il provvedimento impugnato è inoltre intervenuto solo pochi giorni dopo l'adozione del Dpcm del 14 gennaio 2021 nel quale l'evolversi in tutte le regioni dell'epidemia in corso era stata valutata e affrontata. Nel comma 3 dell'articolo 1 del Dl 14 gennaio 2021 n. 2, si diceva infatti che: "dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in uscita ed in entrata tra i territori di diverse regioni o provincie autonome salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". Sempre il 14 gennaio il Presidente del Consiglio dei Ministri, proprio in attuazione del decreto legge, ha riprodotto la disposizione sugli spostamenti stabilendo però che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione", senza indicare contenimenti rispetto alle cosiddette seconde case.

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