Lavoro

Illegittima la produzione in giudizio di registrazioni audio effettuate da terzi

Nota a Tribunale di Venezia, Sez. II Civile, sentenza n. 2286

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di Alberto De Luca, Valentino Biasi*

Con sentenza n. 2286 del 2 dicembre 2021, il Tribunale di Venezia, Sez. II Civile , si è pronunciato in merito alla legittimità della produzione in giudizio a scopi probatori di una registrazione audio effettuata da un soggetto terzo.

Nello specifico, due delle tre parti convenute nel processo dinanzi al Tribunale di Venezia, avevano prodotto - nelle rispettive cause di lavoro contro il loro (medesimo) datore - la registrazione dell'audio di una riunione di lavoro, tenutasi due anni prima, in loro assenza ed effettuata da un collega.

In primo luogo, il Tribunale di Venezia ha confermato che, per dirimere la controversia, si dovesse necessariamente applicare il Regolamento UE n. 2016/679 (il c.d. GDPR) tenuto conto che la registrazione audio
(a) costituisce un trattamento automatizzato di dati personali e
(b) nel caso di specie non rappresentava un trattamento effettuato da persona fisica per attività esclusivamente personali – che, al contrario, avrebbero escluso applicazione della citata normativa europea – in quanto connessa "con un'attività commerciale o professionale" come previsto dal Considerando n. 18 del GDPR.

Assodato che la registrazione audio costituisse un trattamento di dati assoggettato alla normativa in materia di privacy, il Tribunale si è quindi concentrato sulla verifica della legittimità di tale trattamento ai sensi dell'art. 5 del GDPR precisando che, nel caso di specie, il trattamento avrebbe dovuto essere eseguito dall'interessato per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda, nonché per precostituirsi un mezzo di prova, ferma restando la pertinenza della registrazione alla tesi difensiva e la sua non eccedenza rispetto alle relative finalità che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 12534/2019 ).

La liceità del trattamento dei dati si fonda infatti proprio sull'esistenza del legittimo e attuale interesse all'accertamento e/o all'esercizio di un proprio diritto in assenza del quale il trattamento deve ritenersi illecito. A tal fine, incombe sul soggetto che abbia effettuato il trattamento dei dati dimostrare la sussistenza di un contesto litigioso e/o di un pregiudizio subito tale da averlo indotto ad intraprendere il citato trattamento per la tutela del proprio legittimo e cogente interesse.

Sulla base dei predetti presupposti in diritto e valutati gli elementi in fatto, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che la registrazione audio in questione costituisse un illecito trattamento di dati personali a norma dell'5 del Regolamento UE n. 2016/679.
L'illiceità del trattamento, ad avviso del Tribunale di Venezia, emerge in primo luogo dalla circostanza che lo stesso era stato eseguito da un soggetto in capo al quale, all'epoca della registrazione, difettava una specifica esigenza difensiva e quindi un legittimo interesse al trattamento medesimo.

In secondo luogo, il Giudice di merito ha rilevato la "non pertinenza" del trattamento da un punto di vista temporale essendo la registrazione stata effettuata in un momento in cui non sussisteva alcun "contesto litigioso e/o una parvenza di pregiudizio subito" nonché rispetto ai tempi di archiviazione dei dati che non erano stati conservati per il tempo strettamente necessario alla difesa, ma semplicemente in attesa che gli stessi potessero risultare eventualmente utili non solo per colui che aveva eseguito la registrazione, ma – come nel caso di specie - anche per soggetti terzi.

Accertata l'illiceità del trattamento, il Tribunale di Venezia ha quindi ordinato la cancellazione e la distruzione del file audio, comminando ai convenuti anche una sanzione pecuniaria.

Così statuendo, il Tribunale di Venezia ha pertanto, nel solco di precedenti pronunce di merito e di legittimità (da ultimo, anche la Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 31204/2021 ), confermato che l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni audio senza il consenso degli astanti è lecito solo in presenza del legittimo interesse di chi vi provveda a tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda a condizione, comunque, che il trattamento sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le relative finalità. Va da sé, pertanto, che la produzione di una registrazione non effettuata dalla parte in causa, quindi da un soggetto privo di alcun interesse legittimo, in assenza di un contesto litigioso e/o di un pregiudizio subito e conservata a favore di soggetti terzi, non possa di certo assurgere ad un lecito trattamento di dati ai fini privacy, conseguendone la relativa illegittimità ed inutilizzabilità in giudizio.

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*A cura degli Avv. ti Alberto De Luca, Valentino Biasi, De Luca & Partners

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