Illegittimità del contratto di distacco, onere probatorio a carico del dipendente
Al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, del D.L.gs n. 276/2003 ovvero ex art. 1676 c.c, il dipendente distaccato è tenuto a fornire piena prova in ordine alla eventuale illegittimità del contratto di distacco stipulato dal proprio datore di lavoro con altra società
Non sussiste alcuna responsabilità solidale tra il soggetto distaccante e quello distaccatario ex art. 29, c. 2, D. L.gs n. 276/2003, ovvero ex art. 1676 c.c., per le obbligazioni contrattuali relative al rapporto di lavoro del dipendente distaccato né, tantomeno, le citate norme, di natura speciale e dettate esclusivamente per le fattispecie di appalto, appaiono analogicamente estensibili ai casi di distacco ma, ex art. 30, c. 2, del D.L.gs n. 276/2003 stesso, il datore-distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del proprio dipendente distaccato.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Pescara - sezione lavoro, con sentenza n. 410/2021 del 30.9.2021.
In particolare, nel caso che qui occupa, un dipendente della società distaccante aveva convenuto quest'ultima dinanzi al giudice del lavoro al fine di sentirla condannare al pagamento di retribuzioni non percepite in uno ai ratei di TFR e permessi non goduti.
Nel medesimo giudizio, il dipendente chiedeva accertarsi la responsabilità solidale, per le obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto lavorativo, tra il proprio datore ed altra società presso cui aveva effettivamente svolto la propria prestazione lavorativa, deducendo la sussistenza di un contratto di subappalto.
Rileva il Tribunale che, a fronte del deposito in atti di contratti di distacco sussistenti tra le società convenute, il dipendente non aveva offerto alcuna "prova" idonea a confutare quanto affermato e prodotto dalle convenute, limitandosi a dedurre, soltanto genericamente e senza l'ausilio di alcuna documentazione né descrivendo compiutamente l'oggetto del riferito appalto, il diverso rapporto intrattenuto tra le società chiamate in causa.
Il ricorrente, in effetti, non aveva evidenziato ragioni in diritto tali da dimostrare la illegittimità del distacco né, in particolare, il difetto di interesse della datrice di lavoro ovvero l'avvenuta costituzione in fatto di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società distaccataria, per sospensione del rapporto con l'originaria datrice o per la sussistenza di ipotesi di illecita interposizione; non aveva nemmeno indicato circostanze di fatto specifiche da cui potersi evincere la sussistenza di siffatte fattispecie.
In particolare, con la pronuncia in commento il giudice di primo grado ha evidenziato che: "…L'asserita qualificazione dei rapporti tra le s.r.l. convenute come di subappalto non appare pertanto in alcun modo provata, non essendovi risultanze documentali relative all'effettiva organizzazione del lavoro presso i cantieri ove il ricorrente fu addetto, deponendo la documentazione in atti, semmai, in senso opposto, e non avendo i testi escussi reso dichiarazioni specifiche sulla titolarità dei poteri direttivi ed organizzativi presso i cantieri stessi. Come risulta in atti, le convenute hanno concluso specifici accordi di distacco di alcuni dipendenti della …, tra cui il ricorrente, con specifica indicazione delle ragioni del distacco, relativa all'appartenenza delle convenute ad un medesimo gruppo imprenditoriale, comunicando i distacchi al ricorrente, né egli ha dedotto al riguardo, come già osservato, ragioni di illegittimità…".
In conclusione, quindi, il principio da trarre dalla pronuncia richiamata può sintetizzarsi nel sussistente ed imprescindibile onere probatorio a carico del dipendente, il quale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, del D.L.gs n. 276/2003 ovvero ex art. 1676 c.c.., è tenuto a fornire piena prova in ordine alla eventuale illegittimità del contratto di distacco stipulato dal proprio datore con altra società e, per l'effetto, a dimostrare la diversa qualificazione del rapporto di fatto che distaccante e distaccatario hanno inteso effettivamente realizzare tra di loro in luogo del distacco.
Tale prova potrebbe essere idonea, in astratto, a superare la situazione di fatto costituita dalla formale stipula di un contratto di distacco tra il datore ed il cd. utilizzatore che, in caso contrario, escluderebbe la solidarietà in quanto il datore di lavoro di un dipendente distaccato rimane l'unico responsabile del trattamento economico e normativo di quest'ultimo, ex art. 30, c. 2, D.L.gs n. 276/2003.
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*A cura dell'avv. Gerardo Mauriello, Studio Legale Mauriello - specializzato in Diritto del Lavoro