Penale

Illegittimo anticipare l'ora dell'udienza senza comunicarlo

Per la Cassazione l'anticipazione dell'orario dell'udienza senza previa comunicazione genera una nullità assoluta

di Marina Crisafi

L’anticipazione dell’udienza non comunicata integra una nullità assoluta e insanabile in quanto impedisce all’imputato l’esercizio del diritto di difesa. Lo ha ribadito la quinta sezione penale della Cassazione (nella sentenza n. 37876/2021) accogliendo il ricorso di un uomo imputato di tentato omicidio che si doleva, tra le altre cose, della nullità del giudizio di rinvio (per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio) celebrato all’udienza senza imputato e difensore di fiducia sostituito ex articolo 97, comma 4, del Cpp.

La vicenda
L’udienza, infatti, già rinviata a causa della pandemia e precedentemente fissata alle ore 14 veniva anticipata alle ore 9 e, al nuovo orario, la Corte d’appello procedeva alla trattazione del procedimento in assenza dell'imputato e del suo difensore, i quali comparivano invece all'orario in precedenza loro comunicato, lamentando di non aver ricevuto alcun avviso dell'avvenuta anticipazione.

Eccezione cui il giudice del merito replicava che il relativo provvedimento era stato ritualmente pubblicato sul sito internet della Corte d'appello in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida emanate dal presidente della stessa.

Evidente la lesione del contraddittorio
Per il Palazzaccio è evidente la lesione del contraddittorio, in quanto non essendo stata comunicata alla parte l’anticipazione dell'udienza, si è impedito all'imputato ed al suo difensore di partecipare alla stessa.

Il decreto adottato ex articolo 465 del Cpp con il quale viene anticipata la celebrazione dell’udienza, ribadiscono infatti i giudici della Suprema Corte, deve essere notificato alle parti e l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non comunicata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale a omessa citazione (cfr. Cassazione nn. 8729/2019, 51578/2017).

Irrilevante la pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario
Né può rilevare, precisano da piazza Cavour, la pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario dei provvedimenti aventi a oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze, nell’esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti dall’articoli 83 commi 6 e 7 lettera d) del Dl n. 18/2020. Questa misura, infatti, “non può ritenersi infatti sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo”.

Anzitutto, ciò non è previsto dalla norma citata “che si limita genericamente ad autorizzare i dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare linee guide vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze coerenti con le finalità di contrasto dell'emergenza pandemica indicate nel precedente comma 6 dello stesso articolo, ma non stabilisce alcuna deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio processuale”. Inoltre, a ulteriore conferma, i successivi commi 13, 14 e 15 del medesimo articolo 83, predispongono espressamente una disciplina speciale delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi nel periodo emergenziale, dimostrando così di voler sottrarre la materia all'autonomia dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari.

È dunque indubbio, proseguono gli Ermellini, che questi ultimi avevano il potere, ad esempio, di imporre una riorganizzazione dei ruoli d'udienza, “ma è altrettanto pacifico che alla comunicazione alle parti dei relativi provvedimento, qualora comunque incidenti sui diritti di partecipazione delle medesime, doveva procedersi nelle forme previste”.

Nullità assoluta ed insanabile
Per cui, nel caso di specie, non vi è dubbio che della disposta variazione dell'orario dell'udienza doveva essere dato avviso all'imputato ed al difensore mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia.

L'omissione di tale adempimento integra, pertanto, alla luce di quanto ricordato in precedenza, la nullità assoluta ed insanabile prospettata dal ricorrente.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©