Amministrativo

Illegittimo escludere una candidata dal concorso per allievi finanzieri in stato di gravidanza

Lo stato di gravidanza non può rappresentare un ostacolo o motivo di discriminazione nell'ambito del lavoro

di Simona Gatti

Illegittimo escludere una candidata dal concorso per allievi finanzieri perché in stato di gravidanza. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in seconda sezione con la sentenza n. 8578 depositata il 24 dicembre scorso.
Palazzo Spada ha bocciato l'operato del Comando Generale della Guardia di Finanza perché l'esonero dalla procedura di reclutamento della concorrente contrasta sia con il quadro normativo di riferimento sia con i principi della giurisprudenza, volti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a garantire la parità di trattamento tra uomo e donna anche con riferimento all'accesso al lavoro.
Lo stato di gravidanza – proseguono i giudici amministrativi - non può rappresentare un ostacolo o motivo di discriminazione nell'ambito dei rapporti lavorativi e se il momentaneo impedimento si trasforma in definitiva esclusione decade il principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati.

La normativa specifica
Lo stesso articolo 3 del Dm 17 maggio 2000, n. 155 (Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza) - secondo cui "l'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nella Guardia di finanza è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria" – viene letto dalla sezione II nel senso che in questo modo si garantisce l'uguaglianza sostanziale dei candidati che aspirano all'arruolamento in Guardia di Finanza, evitando che una eventuale gravidanza possa costituire una causa di esclusione dal concorso. L'accertamento nei confronti della candidata in gravidanza è inoltre precluso definitivamente oltre il termine stabilito dal bando e la durata dell'impedimento in questione non può che essere condizionata dallo sviluppo fisiologico della gravidanza: se invece di essere temporaneo si trasforma in definitivo diventa una esclusione non prevista e riferita esclusivamente alle candidate di sesso femminile. E quindi una vera e propria discriminazione di genere.

L'ammissione con riserva
Dalla qualificazione della gravidanza come temporaneo impedimento all'accertamento discende, come correttamente aveva ritenuto prima il Tar, una ammissione con riserva. Lo stesso articolo 2139, comma 1 bis, del Codice militare, infatti , nel prevedere che l'accertamento di idoneità al servizio venga rinviato, per le candidate in stato di gravidanza, e svolto nel primo concorso utile successivo, si limita solo a disciplinare e chiarire, sul piano pratico-operativo, la fase posteriore alla cessazione dell'impedimento e le conseguenze dell'esito positivo dell'accertamento successivamente svolto, con riferimento alla frequenza del corso di formazione, agli effetti giuridici ed economici.

Infine, il Consiglio di Stato chiarisce che la situazione della candidata in gravidanza al momento dell'accertamento non è assimilabile a quella di chi si trova nello stesso momento in condizioni di infermità: la gravidanza è una situazione peculiare del sesso femminile, che ha una evoluzione fisiologica predeterminata e prevedibile, mentre l'infermità è una condizione comune a entrambi i sessi, la cui durata non è invece quantificabile. Pertanto l'applicazione del limite temporale previsto dall'articolo 3, comma 3, Dm 155/ 2000 esclusivamente a chi versa in stato di infermità non è irragionevole perché non determina alcuna discriminazione nell'accesso.

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