Lavoro

Illegittimo il licenziamento se il datore non ha provveduto prima al repechage

Anche in presenza di una situazione critica l'imprenditore deve cercare di riposizionare il prestatore

di Giampaolo Piagnerelli

Il datore di lavoro prima di procedere con il licenziamento deve accertarsi se nell'ambito dell'impresa ci sia un posto dove collocare il prestatore. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 33341/22), quindi, prima di prendere la misura estrema il datore deve provvedere al cosiddetto repechage.

La vicenda. Venendo ai fatti un soggetto ha dedotto l'illegittimità del licenziamento visto che non era stato esperito il tentativo di ripescaggio tenuto conto delle nuove assunzioni e del ricorso al lavoro supplementare. A tal proposito - precisano i Supremi giudici - che il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del rapporto a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombe sul datore di allegare e provare l'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del repechage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente collocare il lavoratore. Si legge nella sentenza che bene ha fatto la Corte territoriale ad applicare tali principi avendo verificato che gli elementi di valutazione dai quali la società avrebbe voluto far derivare l'impossibilità di adibire altrimenti il lavoratore (flessione del numero dei dipendenti, assenza di posizioni idonee per il reimpiego, estinzione di numerosi appalti, cospicuo ridimensionamento delle attività e del personale) pur complessivamente considerati non consentivano di escludere che ci fossero numerosi appalti ancora in piedi anche in ambito extra regionale che potevano far continuare a lavorare il prestatore, invece, di licenziarlo.

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