Lo scioglimento delle cooperative solo perché si sottraggono agli inviti dell’autorità di vigilanza, e quindi a prescindere dalla verifica sull’effettivo conseguimento delle finalità mutualistiche, integra una sanzione amministrativa sproporzionata, violando perciò l’articolo 3 e l’articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione.

La Corte ha rimarcato che quest’ultima disposizione costituzionale non è «comune nel panorama comparatistico: una tale valorizzazione...

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