Civile

Ilva in Amministrazione straordinaria, le regole per la prededuzione dei crediti

La Cassazione con due sentenze, la n. 21156 e 21157, delimita il perimetro dei crediti prededucubili da parte di creditori/fornitori e trasportatori di Ilva S.p.a. in Amministrazione Atraordinaria

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione delimita il perimetro dei crediti prededucibili da parte di creditori/fornitori di ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria seguendo un criterio di stretta interpretazione nella individuazione delle «prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali», secondo la previsione contenuta nella norma derogatoria (art. 3, co. 1-ter, del Dl n. 347/2003) a quanto previsto dal codice civile (art. 2740), considerato l'interesse nazionale della acciaieria. La Prima Sezione civile (sent. 21156) ha così rigettato il ricorso di una azienda che forniva materiale vario all'Ilva (inibitori di decapaggio, fluidi idrosolubili antiruggine, oli per laminazione ecc.) in quanto inerenti "al perimetro successivo al cd. primo acciaio", e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils. E non dunque alle creazione della "bramma d'acciaio", vale a dire il nocciolo della produzione di acciaieria.

Con riguardo invece alle imprese di autotrasporto (sent. 21157), a seguito della modifica legislativa (art. 8 del Dl n. 91 del 2017) che collega, per questa tipologia di imprese, la prededuzione dei crediti alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", per la Cassazione, è divenuto "pari rilevante, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica". In questo caso dunque il ricorso è stato accolto in quanto il Tribunale di Milano non poteva esaurire la questione semplicemente segnalando la mera circostanza che si fosse trattato di trasporti in uscita, senza prendere in considerazione l'oggetto dell'attività di trasporto in rapporto alla funzione specificamente considerata dal legislatore.

Con riguardo ai fornitori di materiale la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «Nell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali" è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma d'acciaio».

Con riferimento alle imprese di trasporto invece quest'altro principio: «L'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.; tuttavia l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica».

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