Immobili

Immobili, espropriazioni con termini stringenti e vendite anche private

Un anno (prorogabile) per i professionisti e reclami e ricorsi veloci

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di Concetta Marino

Le deleghe contenute nella riforma civile (legge 206/2021) toccano anche il processo esecutivo, travagliato da tre lustri da riforme, con l’intento, non sempre riuscito, di renderlo più efficiente e rapido.

Il comma 12 dell’unico articolo della riforma contiene i principi e i criteri direttivi per una riforma “a macchia di leopardo” che prevede, innanzitutto, la sostituzione della formula esecutiva per i titoli di formazione giudiziale o pubblica con un’attestazione di conformità della copia all’originale e la sospensione del termine di efficacia del precetto finché durano le indagini telematiche autorizzate dall’articolo 492-bis del Cpc. Sono ispirate alle astreintes le modifiche all’articolo 614-bis del Codice di rito: saranno introdotti limiti quantitativi e temporali alle misure di coercizione, che potranno essere disposte anche dal giudice dell’esecuzione.

Più organica la delega per la riforma dell’espropriazione immobiliare, per contenerne la durata e renderla più efficiente. Sono previste la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale, da 60 giorni dal pignoramento a 45. E l’anticipazione della nomina del custode dell’immobile pignorato in sostituzione del debitore, da compiere entro 15 giorni dal deposito di tale documentazione, la cui completezza è verificata dal custode e dall’esperto stimatore.

Si torna inoltre a una liberazione anticipata degli immobili non occupati dal debitore o occupati sine titulo, che il giudice dell’esecuzione ordinerà prima di delegarne la vendita. All’attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile dopo il decreto di trasferimento provvederà il custode, secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza le formalità prescritte dall’articolo 605 del Codice di procedura civile.

Per accelerare le operazioni di vendita delegate al professionista sarà previsto il termine di un anno (prorogabile) e il professionista dovrà compiere almeno tre tentativi di vendita. L’esito sarà oggetto di altrettante relazioni al giudice dell’esecuzione, che deve vigilare sull’attività svolta dal delegato e sostituirlo, se negligente. Il professionista redigerà il piano di riparto attenendosi alle istruzioni del giudice. Per rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento è previsto un termine di 20 giorni per la proposizione del reclamo contro gli atti del professionista e l’impugnabilità con l’opposizione agli atti esecutivi dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo.

Sarà introdotta, infine, la possibilità della vendita privata dell’immobile pignorato, a un prezzo non inferiore a quello indicato dallo stimatore, da affidare al debitore esecutato che ne faccia istanza non oltre 10 giorni prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita. La novità dovrebbe velocizzare la procedura esecutiva e contenere i costi.

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