Penale

Immunità diplomatica: per i fatti-reato compiuti iure privatorum cessa al termine della missione

L’esenzione dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario non opera dopo la cessazione dalle funzioni e l’allontanamento dal territorio nazionale

di Aldo Natalini

La sfera di immunità dell’agente diplomatico, prevista dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata con legge n. 804/1967, non si estende ai fatti di reato commessi iure privatorum cioè al fuori dell’esercizio delle funzioni di membro della missione diplomatica, quando il soggetto accreditato ha lasciato lo Stato ospitante, in quanto, a norma dell’articolo 39, comma secondo, della Convenzione di Vienna, ratificata con legge n. 1804/1967, l’esenzione dalla giurisdizione penale dello ...